Gli esperti dell'Anci, infatti, hanno rivisto l'orientamento espresso nelle Faq sulla nuova contabilità, consentendo ai comuni di conservare a residuo le somme non riscosse entro il 30 aprile. Il problema (evidenziato da ItaliaOggi del 28 marzo) nasce dalla nuova geogra?a delle esenzioni dall'imposta municipale de? nita prima dal decreto del Mef del 28 novembre scorso e poi dal dl 4/2015. Laddove è stato previsto un maggior gettito (perché sono stati chiamati alla cassa contribuenti che in precedenza non erano tenuti a pagare), i comuni hanno subìto un taglio equivalente del fondo di solidarietà. Siccome le scadenze per il pagamento relativo all'anno passato sono state rinviate rispetto alla chiusura dell'esercizio (prima al 26 gennaio e poi al 10 febbraio 2015), ai sindaci è stato consentito di accertare convenzionalmente l'entrata, ossia di scriverla comunque a bilancio, per compensare la decurtazione del fondo. Nelle sue faq, però, l'Ifel aveva affermato che l'accertamento convenzionale (essendo previsto dall'art. 1 del dl 185/2014, poi decaduto per mancata conversione) era venuto meno, dovendosi applicare la regola generale dell'accertamento in base agli incassi registrati entro il termine per l'approvazione del rendiconto (ossia entro il 30 aprile). Tutti gli incassi successivi a tale data avrebbero dovuto essere imputati alla competenza 2015. Tale lettura sollevava diverse perplessità. Innanzitutto, l'accertamento convenzionale è previsto anche dal comma 693 della legge 190/2014, norma sicuramente vigente, anche se contenente un riferimento al citato dm, ora superato dal dl 4. Inoltre, l'art. 1, comma 8, di quest'ultimo espressamente dispone che «Per l'anno 2014, le variazioni compensative di risorse nei confronti dei comuni conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono confermate nella misura di cui all'allegato B al presente provvedimento». Di fatto, tale norma conferma la necessità di accertare «per competenza» e non per cassa l'Imu sui terreni, variando simmetricamente l'accertamento del fondo di solidarietà. L'interpretazione dell'Ifel, inoltre, lasciava il dubbio su come dovesse essere chiuso il 2014. Se avessero dovuto essere cancellati gli accertamenti convenzionali non trasformatisi in riscossioni entro il 30 aprile, molti enti avrebbero rischiato di non quadrare i conti, oltre che di sforare il Patto. Infine, accendo alla tesi dell'Ifel, la veri? ca sul gettito effettivo prevista dall'art. 1, comma 9-quinquies, dello stesso dl 4 (da effettuarsi entro il 30 settembre) avrebbe perso gran parte del suo signi? cato. Ora, come detto, con un aggiornamento delle faq, l'Ifel ha fatto dietrofront. La differenza rispetto a quanto riscosso prima della chiusura del rendiconto dovrebbe essere prudentemente accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde). Stessa regola anche per il 2015.