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Terreni: tasse più elevate sui fondi incolti- Sole 24ore

  • 05 Mag, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Dal 2014 decade la tassazione del reddito agrario per tutti i terreni non coltivati, agricoli o edificabili che siano.

È una delle novità del 730. pagina 41 Commento pagina 26 Per tuttii terreni non coltivati (agricolio edificabili), dal 2014 non è più possibile beneficiare della detassazione del reddito agrario, in quanto il decreto competitività 2014 (Dl 91/2014), ha abrogato questa agevolazione. Non è più possibile neanche ridurre il reddito dominicale del 70%, nel caso in cui il terreno non locato sia esente da Imu e, quindi, sia assoggettato ad Irpefe alle relative addizionali. Questo aumento di tassazioneè confermato dall'eliminazione del codice 1, relativo alla " mancata coltivazione ", nella colonna 7 del quadro RA del modello Unicoe del 730. Questo codiceè sparito anche nel modello precompilato da parte dell'agenzia delle Entrate, in corrispondenza dei terreni non coltivati, che lo scorso anno lo utilizzavano, per beneficiare dei due incentivi per il calcolo del reddito del 2013. In generale, il reddito fondiario dei terreniè la somma di quello dominicale e di quello agrario e queste due componenti vanno dichiarate, indipendentemente dalla loro percezione, da chi possiede il fondo a titolo di proprietà, di enfiteusi, usufruttoo altro diritto reale. Principio di sostituzione Solo peri redditi dominicali dei terreni non affittati (come per quelli dei fabbricati non locati), l'Irpefe le relative addizionali non sono dovute, perché sono sostituite dall'Imu, mentre continua ad essere tassato il reddito agrario. Quindi, sul reddito dominicale dei terreni non affittati, non va pagata l'Irpef in tutte le ipotesi in cuiè dovuta l'Imu, anche quando l'impostaè solo giuridicamente dovuta, ma nonè stata versata, ad esempio per effetto del riconoscimento delle detrazioni o perché l'importo è inferiore al minimo da versare. L'Irpef è dovuta sul reddito dominicale, però, se il terreno non affittato è esente dall'Imu (casella 9, "Imu non dovuta", del quadro RA di Unico o del 730), come ad esempio nel caso dei terreni agricoli ubicati nei Comuni montani in base al decreto 28 novembre 2014 e al decreto legge 24 gennaio 2015, n.4 (e descritti nel paragrafo "Terreni esenti Imu" delle istruzioni di Unico pf 2015). Mancata coltivazione Fino allo scorso anno, per beneficiare della riduzione del 70% del reddito dominicale dei terreni (agricoli o edificabili) contemporaneamente non coltivati, non affittati ed esenti da Imu (quindi, tassati ad Irpef), di quelli locati, ma non coltivati ovvero per non tassare ad Irpef e alle relative addizionali il reddito agrario dei terreni non coltivati, i contribuenti potevano dichiarare nel 730o nel modello Unico, che il terreno non era stato «coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria», indicando nella colonna 7 ("casi particolari") del quadroA il codice1 (o il codice5 peri terreni dati in affitto per usi agricolia giovani sottoi 40 anni). L'articolo 7, comma 3, decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, però, ha abrogato dal 2014 queste due agevolazioni previste dagli articoli 31, comma1e 35 del Tuir. La novità riguarda tutti i contribuenti, quindi, dal 2014 (Unico 2015 o 730 2015), per questi terreni incolti,i redditi dominicali devono essere aumentati (per quelli non locati, solo se vige l'esenzione da Imu) e quelli agrari devono essere tassati ex novo, ad esempio, da parte di tutte le persone fisiche, indipendentemente dal fatto che abbianoo meno una partita Iva "agricola". Sono interessati da questo aumento di tassazione anche gli imprenditori e le società che hanno terreni "patrimonio" incolti (quelli locatia terzio non utilizzati per l'attività) ovvero gli agricoltori che hanno terreni incolti (di proprietào ricevuti in affitto), indipendentemente dal regime adottato e dal loro volume d'affari, superioreo meno ai 7mila euro. Anche le società semplicie le Snc, Sase Srl agricole devono aumentare il loro reddito imponibile per gli eventuali terreni incolti.Il meccanismo

REDDITO

Nuovo reddito agrarioe aumento del dominicale Dal 2014, con il Dl 91/2014,è stata abrogata l'agevolazione che consentiva di non tassare il reddito agrario dei terreni incolti, sia agricoli che edificabili, anche posseduti da privati, oltre che quella che permetteva di ridurre del 70% il reddito dominicale per quelli incolti (se non locati solo se vigeva l'esenzione dall'Imu). In linea con queste novità sono stati soppressi, quindi,i codici1e5 da indicare nella colonna7 (casi particolari: mancata coltivazione) del modello Unicoe del modello 730, anche precompilatoBASE IMPONIBILE

Ulteriore rivalutazione Per calcolare la base imponibile dei terreni ai fini delle imposte dirette,è previsto anche un incremento della rivalutazione del reddito dominicalee agrario del 15% per il 2013e il 2014, del 30% per il 2015e del 7% dal 2016 in poi. Peri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori direttie da imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, invece, la rivalutazioneè del 5% per il 2013 e 2014e del 10% per il 2015 (art. 1, comma 512, legge 228/2012e articolo 7, comma 4, Dl 91/2014)NUOVO CALCOLO

Il calcolo della rivalutazione Questi incrementi vannoa sommarsi all'usuale rivalutazione dell'articolo 50, legge 662/96, cheè dell'80% per il reddito dominicale (semplice possesso)e del 70% per quello agrario (anche coltivazione). Ad esempio, per trovare l'imponibile Irpef del reddito dominicale 2014 di un terreno agricolo, si deve prima rivalutare la rendita dell'80%, poi, il "montante" deve essere ulteriormente rivalutato del 15%o del5 per cento. La rendita, quindi, non dovrà essere rivalutata dell'95%o dell'85%, cioè della somma delle due rivalutazioniACCONTI 2015

Aumento degli acconti A causa di una specifica disposizione contenuta nella norma che ha introdotto la nuova rivalutazione, l'Irpef 2014 su cui calcolare l'acconto 2015, con il metodo storico, dovrà essere rideterminata considerando già le nuove rivalutazioni per il 2015, del 30% (10% per coltivatori diretti e Iap).D alla dichiarazione relativa al 2013 (Unico 2014), i redditi dei terreni devono essere indicati nelle colonne 1 (dominicale) e 3 (agrario) del quadro RA, senza alcuna rivalutazione

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