Lo ricorda l'Ifel, con un comunicato che richiama le conseguenze rispetto ai tributi comunali dell'ormai certo differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. Lo spostamento della dead line, che sarà quasi certamente ? ssata al 30 luglio, ha quale naturale conseguenza che i comuni (e le province) potranno intervenire nella disciplina di tutti i tributi propri ? no a tale data, modi? cando aliquote e agevolazioni, ben oltre il termine per il pagamento dell'acconto Imu e Tasi, che è ? ssato al 16 giugno. Al riguardo, l'Ifel sottolinea che tale situazione non determina alcuna incertezza negli adempimenti richiesti ai contribuenti, in quanto la legge prevede che il pagamento degli acconti di entrambi i tributi sia «eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente», (art. 13, comma 13-bis, del dl 201/2011 per l'Imu, art.1, comma 688 della l 147/2013 per la Tasi). In pratica il contribuenteè in regola se versa l'acconto applicando aliquote e detrazioni stabilite dal comune per il 2014 (e risultanti sul sito del Mef), salvo poi procedere ad eventuale conguaglio a dicembre, in sede di saldo, nel caso di variazioni successive, che dovranno essere pubblicate sul medesimo sito entro il prossimo 28 ottobre. Nulla vieta, però, che, nel caso in cui il comune abbia già deliberato in materia, magari determinando condizioni più favorevoli rispetto al 2014, il contribuente possa far riferimento alle delibere relative a quest'anno anche per il pagamento dell'acconto. L'allungamento dei tempi per i preventivi sembra destinato a riproporre la querelle sulla possibilità per i comuni di modi?care i provvedimenti approvati anche dopo il varo del bilancio, purché ovviamente entro la scadenza fissata in generale per quest'ultimo adempimento. Negli anni passati, l'Anci ha sposato la tesi affermativa, ritenendo suf? ciente a tal ? ne una semplice «variazione» del documento contabile già perfezionato, secondo quanto chiarito dalla risoluzione del Dipartimento delle politiche fiscali n. 1/2011. Per la verità, la questione non pare del tutto paci? ca, in presenza di pronunce difformi della Corte dei conti (si veda, ad esempio, il parere n. 205/2011 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia), che hanno sostenuto, invece, la necessità di procedere alla «riapprovazione» del bilancio. Del resto, la stessa risoluzione del Mef ribadiva l'inderogabilità del principio della variazione della disciplina dei tributi comunali entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio, sottolineando il carattere propedeutico al bilancio stesso delle deliberazioni riguardanti le entrate, e ne ammetteva una parziale deroga solo considerazione di fattispecie particolari