Lo ha chiarito l'Ifel in una nota pubblicata ieri sul proprio sito istituzionale, commentando le novità sull'esenzione Imu relativa ai terreni montani e parzialmente tali introdotte dal decreto legge 4/2015, adottato dal Governo dopo le polemiche sorte sul Dm 28 novembre 2014 e visti i contenziosi pendenti al Tar Lazio, che il 17 giugno dovrà esaminare la questione relativa al criterio di classificazione Istat. Non è da escludere un ulteriore intervento normativo, considerato che la legge 34/2015 (di conversione del Dl 4/2015) ha sollevato altri dubbi applicativi, in particolare sui terreni concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli. Sul punto il dipartimento delle Finanze ha fornito un'interpretazione restrittiva, affermando che l'esenzioneè applicabile solo se il concedente "possiedae conduca almeno un altro terreno" (risoluzione del 3 febbraio n. 2/DF. L'Ifel, però, pur considerando l'autenticità della fonte, evidenzia che l'ulteriore requisito non sembra espressamente menzionato dalla norma. Ma il vero e proprio rompicapoè la nuova detrazione di 200 euro, che si rivela una scelta concettualmente errata e con diversi problemi. Il meccanismoè difficilmente applicabile, diversamente dalla detrazione prevista per l'abitazione principale, perché non considerai casi di comproprietà e di possesso di più terreni con situazioni differenti. È necessario colmare una lacuna normativa, cioè come ripartire la detrazione, se per quota di possesso, di destinazione o fissa. Lo sforzo interpretativo compiuto dall'Ifel è notevole, considerato che la norma crea un'aspettativa di godimento dei 200 euro per intero in favore di ogni beneficiario, senza altra condizione. Norma a rischio di irragionevolezza, perché le uniche soluzioni applicative fanno emergere incongruenze difficilmente superabili. Sul punto l'Ifel evidenzia che l'importo di 200 euro deve essere detratto "dall'imposta dovuta", che a sua volta va determinata in base al decreto legge 201/2011. Ciò comporta che la detrazione non si riferisce né ai singoli terreni né alle quote di possesso degli stessi, maè "fissa"e spetta al singolo coltivatore diretto o Iap, indipendentemente dal numero di terreni condottie dalla percentuale di possesso degli stessi. La detrazione va comunque proporzionata ai mesi di possesso ovvero per i quali permane la condizione di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, soluzione coerente con la sistematica generale delle norme che regolano l'Imu. Un'altra questione molto rilevante affrontata dall'Istituto per la finanza e l'economia locale riguarda l'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, che rimane anche per i casi di esenzione, a meno che le informazioni necessarie al controllo dell'imposta siano ricavabili esclusivamente dalla banca dati catastale. Sul punto l'Ifel è più tassativo del ministero dell'Economia e delle finanze, che ritiene invece non sussistente l'obbligo di presentare la dichiarazione nel caso in cui il dato sia semplicemente "conoscibile" dall'ente, concetto che in realtà non consente di individuare con certezza i confini dell'obbligo dichiarativo.