Si perde il diritto al beneficio fiscale se il terreno agricolo viene dato dal titolare in affitto o comodato a un altro agricoltore, perché la legge richiede come requisito, in aggiunta al possesso, anche la conduzione. In questi casi, per fruire della detrazione, il coltivatore deve possedere almeno un altro terreno oltre quello dato in affitto o comodato. Sono alcune delle importanti precisazioni contenute nella nota Ifel del 20 maggio scorso. A poco più di 15 giorni dalla scadenza dell'acconto Imu (16 giugno) permangono ancora dubbi e incertezze sull'utilizzo della detrazione di 200 euro per gli agricoltori che possiedono terreni nei comuni di cosiddetta collina svantaggiata elencati nell'allegato OA al dl 4/2015. La norma che in sede di conversione del decreto (legge 34/2015) ha introdotto la detrazione, per l'Ifel, «è a rischio di irragionevolezza», in quanto emergono «incongruenze difficilmente superabili per via interpretativa». Per esempio, nel caso in cui uno stesso terreno sia posseduto da due coltivatori o imprenditori agricoli nella misura del 50%, entrambi i soggetti hanno diritto all'intera detrazione sull'imposta calcolata individualmente. Per un terreno la detrazione può essere singola (200 euro) o doppia (400 euro), a seconda che sia posseduto e condotto da uno o due Cd (coltivatore diretto) o Iap (imprenditore agricolo professionale). Si tratta, in realtà, di un beneficio fiscale che ha un'impronta soggettiva, che prescinde sia dal numero dei terreni posseduti sia dalle quote di possesso. Secondo l'Ifel, infatti, la detrazione non deve essere rapportata né al numero dei terreni posseduti né alla percentuale di possesso degli stessi. Va invece tenuto conto dei mesi di possesso dell'immobile. È assolutamente condivisibile la tesi espressa nella nota, secondo la quale le norme che disciplinano l'Imu, come già avviene nel calcolo dell'imposta sui fabbricati, impongono di «proporzionare la detrazione in base ai mesi di possesso nell'anno» o per i quali i soggetti interessati hanno i requisiti di legge. È evidente che se uno soggetto perde la qualifica di Cd o Iap a gennaio, non si può riconoscere la detrazione per l'intero anno. La stessa regola vale qualora la qualifica soggettiva si acquisti in corso d'anno. Il diritto all'agevolazione tributaria, poi, si perde se il terreno agricolo venga dato dal titolare in affitto o comodato a un altro agricoltore, perché la legge stabilisce che deve essere posseduto e condotto.