Mentre per i primi due tributi il termine ultimo per versare gli acconti è quello classico del prossimo 16 giugno, per la tassa rifiuti le scadenze per il pagamento sono fissate dai comuni. L'acconto Imu dovrà essere versato da tutti i contribuenti titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni, ad eccezione degli immobili adibiti a abitazione principale, sono tenuti invece a pagare la Tasi solo coloro che possiedono fabbricati e aree edificabili. Per entrambi i tributi l'acconto va calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dai comuni per i dodici mesi dell'anno precedente. Quindi va versato il 50% di quanto pagato nel 2014. Fermo restando che i contribuenti possono effettuare i pagamenti in un'unica soluzione se già conoscono le deliberazioni adottate dalle amministrazioni comunali. Imu. Il primo appuntamento con l'imposta municipale, al solito, è confermato per il 16 giugno. Non devono versare l'imposta i titolari di immobili destinati a prima casa e equiparati per i quali è prevista l'esenzione. Dall'esenzione sono esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli). Questi fabbricati fruiscono comunque di un trattamento agevolato, perché deve essere applicata un'aliquota ridotta (dal 2 al 6 per mille), deliberata dal comune, e una detrazione di 200 euro.I soggetti obbligati al pagamento dovranno mettere mano al portafoglio e versare il 50% dell'imposta calcolata in base a aliquote e detrazioni adottate nel 2014. I comuni, infatti, hanno tempo ? no al prossimo 30 luglio per approvare bilanci preventivi, regolamenti e delibere. Il resto dovrà essere pagato entro il 16 dicembre, a conguaglio di quanto dovuto per l'intero anno facendo riferimento a aliquote e detrazioni deliberate per il 2015. Tasi. Sono obbligati al pagamento della Tasi sia proprietari che inquilini. L'articolo 1, commi 671 e 681, della legge di Stabilità 2014 (147/2013) i n d i v i d u a come distinti soggetti passivi possessori e detentori degli immobili. Il titolare dell'immobile, a titolo di proprietà, usufrutto, uso e via dicendo, non è tenuto a pagare la quota che il comune pone a carico del detentore, nel caso in cui quest'ultimo non versi l'imposta dovuta. Solo in caso di occupazione temporanea, non superiore a 6 mesi, è obbligato al versamento del tributo colui che risulti possessore dell'immobile. L'imposta sui servizi comunali indivisibili si paga solo sui fabbricati, comprese le abitazioni principali, e le aree edificabili. Esclusi espressamente dall'imposizione i terreni. La base imponibile è la stessa dell'Imu Va ricordato che i comuni non sono tenuti a inviare ai contribuenti i modelli di pagamento Tasi precompilati. L'imposta sui servizi, come l'Imu, deve essere versata in autoliquidazione e spetta al contribuente fare i calcoli e pagare quanto dovuto. In effetti, la legge non prevede l'obbligo di invio dei modelli precompilati. Il bollettino va predisposto su richiesta dell'interessato, ma non c'è un obbligo di invio generalizzato. Le amministrazioni locali devono garantire ai contribuenti un servizio di assistenza compilando, su richiesta, i bollettini di pagamento. Acconti Tari. Per la tassa rifiuti i comuni possono richiedere il pagamento degli acconti in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione, delle delibere tariffarie e dei regolamenti. Nulla osta, dunque, all'invio degli avvisi di pagamento degli acconti della tassa ri? uti anche se i comuni non hanno ancora approvato i regolamenti e determinato le tariffe. Il tributo può essere calcolato sulle tariffe del 2014. Nonostante non vi sia una norma ad hoc che attribuisca questo potere, i comuni hanno il potere di determinare gli acconti Tari calcolando gli importi in base a quanto pagato dai contribuenti l'anno precedente. In questo senso, tra l'altro, si è espresso il dipartimento delle ? nanze del ministero dell'economia con la nota 5648/2014. Secondo il dipartimento delle ? nanze non serve un'apposita disposizione legislativa per riscuotere gli acconti Tari. Del resto, il comma 688 della legge di Stabilità 2014 (147/2013) attribuisce ai comuni la piena facoltà di prevedere liberamente le scadenze, con l'unico limite di garantire un numero minimo di due rate semestrali. Modalità di pagamento. Il pagamento di Imu e Tasi può essere effettuato con il modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale, secondo le regole stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997. Quindi, le somme versate dai contribuenti vengono incassate dalla «Struttura di gestione» e riversate all'ente interessato. Gli stessi canali di pagamento possono essere utilizzati per la Tari. Per la Tari, inoltre, è possibile pagare tramite i servizi elettronici di incasso e interbancari. La legge, però, impone che Tasi e Tari devono essere versate in momenti diversi, fermo restando che gli interessati hanno la facoltà di pagare in un'unica soluzione entro il 16 giugno, qualora siano già a conoscenza delle deliberazioni adottate dall'ente.