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Non profit, comodato senza esenzione Imu-Italia oggi

  • 05 Giu, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Un ente non commerciale che concede in comodato un immobile a un altro ente non pro?t che svolga l'attività con modalità non commerciali non ha diritto all'esenzione Imu poiché non lo utilizza direttamente.

Lo sostiene l'Ifel in una nota diffusa lo scorso 1° giugno, con la quale ha giudicato infondate le prese di posizione del ministero dell'economia e delle ? nanze che si era espresso in senso contrario con la risoluzione 4/2013 e con le istruzioni allegate al modello di dichiarazione Imu. Per l'Ifel la tesi ministeriale non è coerente, oltre che con quanto sostenuto in passato dallo stesso Mef, con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, «in base ai quali l'esenzione prevista per gli enti non commerciali esige l'identità soggettiva tra il possessore, ovvero il soggetto passivo Ici/Imu, e l'utilizzatore dell'immobile». In effetti, come è stato già evidenziato in passato nelle pagine di questo giornale, l'interpretazione del Mef non è in linea con le pronunce sia della Corte costituzionale (ordinanze 429/2006 e 19/2007) che della Cassazione, secondo cui per fruire dell'esenzione l'ente non commerciale dovrebbe non solo possedere, ma anche utilizzare direttamente l'immobile. Nella risoluzione 4/2013, invece, viene data una lettura a dir poco elastica delle tesi giurisprudenziali, in quanto viene ritenuto fruibile il bene? cio ? scale anche nei casi in cui l'immobile posseduto da un ente non commerciale venga concesso in comodato a un altro ente, che svolga le attività elencate dalla norma di legge. I giudici di legittimità (sentenza 2821/2012 e ordinanza 3843/2013), infatti, hanno chiarito che per fruire dell'esenzione è richiesta una duplice condizione: l'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e l'esclusiva loro destinazione a attività peculiari che non siano produttive di reddito. Pertanto, l'esenzione non dovrebbe essere riconosciuta nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché eventualmente assistita da ? nalità di pubblico interesse. Va ricordato che gli immobili degli enti non pro?t sono esonerati anche dal pagamento della Tasi. L'esenzione, però, spetta solo se sugli immobili vengono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo con modalità non commerciali. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l'attività non commerciale, sempre che sia identi? cabile.

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