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Tasi e Imu, contribuenti alla cassa. Da domani ravvedimento- Italia oggi

  • 16 Giu, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Oggi è l'ultimo giorno per il pagamento degli acconti Imu e Tasi.

L'Imu deve essere versata da tutti i contribuenti titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni, ad eccezione degli immobili adibiti a abitazione principale. Non hanno diritto all'esenzione soli i titolari di prime case iscritte in catasto nelle categorie A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli). Sono tenuti invece a pagare la Tasi solo coloro che possiedono fabbricati e aree edificabili. Per entrambi i tributi gli acconti vanno calcolati sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dai comuni per i 12 mesi dell'anno precedente. Quindi va versato il 50% di quanto pagato nel 2014. I contribuenti hanno la facoltà di effettuare i pagamenti in un'unica soluzione se già conoscono le deliberazioni adottate dalle amministrazioni comunali. Tuttavia, coloro che per qualsiasi motivo non riescono a versare le due imposte locali o effettuano un versamento parziale, possono rimediare pagando una mini sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo a decorrere da domani, purché il pagamento avvenga entro 15 giorni dalla scadenza, vale a dire entro il prossimo 1° luglio. Dunque, i titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni per l'Imu e di fabbricati, comprese le abitazioni principali, e aree edificabili per la Tasi, che non rispettano la scadenza di pagamento degli acconti fissata per il 16 giugno, da domani possono sanare la violazione versando una mini sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, oltre all'imposta dovuta e agli interessi legali al saggio dell'0,5%. Per fruire del ravvedimento veloce, però, è necessario procedere alla regolarizzazione entro il 1° luglio . Gli interessati possono avvalersi del ravvedimento operoso per mancato, parziale o tardivo versamento, specificando le somme dovute per tributo, sanzione e interessi. Tuttavia, anche dopo il 1° luglio i contribuenti hanno la possibilità di fare ricorso al ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, pagando la sanzione ridotta al 3% (1/10 del 30%). Va ricordato che dal 2015 è possibile avvalersi anche del ravvedimento intermedio. Il comma 637 della legge di Stabilità 2015 (190/2014), con l'inserimento della lettera a-bis) al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, dà maggiori chance agli interessati di sanare le violazioni commesse, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, versando una sanzione ridotta a 1/9 del minimo (30%) qualora il contribuente si ravveda entro il termine di 90 giorni dalla commissione della violazione. Dunque, entro il 14 settembre l'interessato può pentirsi pagando una sanzione del 3,33%. Infine, l'ultimo rimedio è la sanatoria lunga entro un anno. In quest'ultimo caso la sanzione è dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%). Fermo restando che solo l'adempimento spontaneo, prima che le violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo vengano accertate dal comune, evita di incorrere nella sanzione edittale del 30% e di pagare interessi maggiorati, eventualmente deliberati con regolamento comunale.

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