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Imu e Tasi con doppio «perdono»- Sole 24ore

  • 22 Giu, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Tripla scadenza il 30 giugno per Imu e Tasi.

L'ultimo giorno del mese è, infatti, la data ultima per fruire del ravvedimento breve per i tributi locali 2015 (con la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo nel pagamento) e per la dichiarazione Tasi e Imu. Inoltre entro il 30 può essere ancora sanato con il ravvedimento operoso l'omesso o insufficiente versamento dell'Imu o della Tasi per il 2014, in acconto o in saldo, scaduto lo scorso anno. Il ravvedimento lungo per l'Imu e la Tasi, infatti, scade con il «termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione» e non «entro un anno dall'omissione» del pagamento (ad esempio, entro il 16 giugno 2015 per l'acconto Imu 2014). Il chiarimento è arrivato dall'agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/E/2015 , che ha modificato la tesi contenuta nella nota Ifel (Fondazione Anci) del 19 gennaio 2015, secondo la qualei termini delle varie percentuali dei ravvedimenti operosi dovevano decorrere dal momento della scadenza di pagamento del tributo, in acconto o in saldo.Tripla scadenza il La norma prevede che il rav­ vedimento lungo, dove la sanzione ordinaria del 30% viene ridotta al 3,75%, possa essere effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, solo se è prevista la dichiarazione periodica, altrimenti entro un anno dall'omissione o dall'errore. Per l'Ifel le dichiarazioni Imue Tasi non sarebbero periodiche, perché non vanno ripresentate se non cambiano gli elementi che incidono sull'ammontare dell'imposta; quindi il ravvedimento lungo scadrebbe entro un anno dal mancato pagamento. Questa te­ si, però, è stata superata dalle Entrate, che hanno previsto che sia l'acconto che il saldo possano essere sanati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Passando ai versamenti in scadenza il 16 giugno scorso un altro tema rilevante riguarda il caso in cui nelle sezioni "Erario", "Regioni" o "Imu e altri tributi locali" di un modello F24, già presentato, siano stati indicato un codice tributo o un periodo di riferimento errati. Si è in presenza di una violazione meramente formale non soggetta a sanzioni. È possibile, quindi, correggere l'errore presentando un'istanza di rettifica del modello redatta in carta libera, corredata della copia del modello F24 errato e contenente gli elementi necessari per consentire la correzione dell'errore. Queste regole valgono anche se vengono effettuati errori nella compilazione dei righi del modello F24 per pagarei tributi locali, come l'Imue la Tasi. Possono essere corretti con l'istanza di rettifica il codice tributo, il codice catastale del Comune ove è situato l'immobile, l'anno di riferimento, il numero degli immobili o il riferimento al saldo o all'acconto. In tutti questi casi, però, siccome l'Imu e la Tasi sono tributi comunali, la correzione dei codici tributo va richiesta al Comune interessato alla modifica. Anche se è stata errata la ripartizione dell'Imu tra la quota di tributo spettante allo Stato e quella del Comune (fabbricati D), l'istanza va presentata solo al Comunee spetta all'ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni. Se l'errore riguarda il codice catastale del Comune ove è situato l'immobile, per rimediare è necessario presentare la comunicazionea entrambii Comuni interessati. Considerando che la circolare n. 5/E/2002 prevedeva di informare l'Agenzia anche per le correzioni della sezione "Imu e altri tributi locali" degli F24, si consiglia di inviare l'istanza, spedita al Comune, anche all'Agenzia per conoscenza.

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