I contribuenti, infatti, sono tenuti a questo adempimento entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione di locali e aree. Nel caso di occupazione in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata solo da uno degli obbligati. Le dichiarazioni non devono presentate se l'obbligo è stato già assolto e non sono intervenute medio tempore delle variazioni o non sono state effettuate nuove occupazioni. Per la Tari restano ferme le super? ci dichiarate per Tarsu, Tia1, Tia2 e Tares. All'imposta sui servizi indivisibili, invece, si applicano le stesse regole stabilite per l'imposta municipale e deve essere utilizzato lo stesso modello. Dunque, c'è un termine unico per la presentazione della dichiarazione Iuc. Per il 2014 l'adempimento è imposto entro il prossimo 30 giugno. La dichiarazione produce effetti anche per gli anni successivi, sempreché non si veri? chino modi? cazioni dei dati già dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto. In quest'ultimo caso, allo stesso modo, le variazioni vanno dichiarate entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il comma 687 della legge di Stabilità 2014 (147/2013) richiede per la Tasi l'osservanza delle disposizioni dettate per la presentazione della dichiarazione Imu. Tutti i contribuenti che hanno ceduto o acquistato immobili o la titolarità di altri diritti reali nel 2014, o hanno occupato locali e aree fruendo del servizio di smaltimento ri? uti (inquilini, comodatari), devono inoltrare la dichiarazione al comune entro il 30 giugno. Per Imu e Tasi la dichiarazione non va presentata se gli elementi rilevanti sono acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale o gli enti sono già in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. La dichiarazione deve essere presentata da coloro che vantino il diritto a fruire di riduzioni d'imposta. Per esempio, sono tenuti all'adempimento coloro che possiedono immobili di interesse storico o artistico. Sono obbligati anche i titolari di fabbricati inagibili o inabitabili, ma solo se hanno perso il diritto al bene? cio ? scale, poiché il comune non dispone delle informazioni necessarie per veri?care il venir meno delle condizioni richieste dalla legge. Inoltre, vanno denunciati tutti i casi in cui l'amministrazione comunale non possiede le notizie utili per controllare l'operato dei contribuenti: l'immobile ha formato oggetto di locazione ? nanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; l'immobile viene concesso in locazione ? nanziaria; un terreno agricolo diventa area edi? cabile; l'area diviene edi? cabile in seguito alla demolizione di un fabbricato e via dicendo. Va dichiarato anche il valore di mercato dell'area edi? cabile, in quanto questa informazione non è presente nella banca dati catastale. Le imprese, in? ne, sono tenute a dichiarare il valore degli immobili classi? cati nella categoria catastale «D» sulla base delle scritture contabili, sia in aumento che in diminuzione, ? no all'anno di attribuzione della rendita catastale. Va ricordato che per la dichiarazione Tasi può essere utilizzato lo stesso modello già approvato per l'Imu. Il dipartimento delle ? nanze del Ministero dell'economia, con la circolare 2/2015, ha chiarito che per l'imposta sui servizi non serve un modello di dichiarazione ad hoc e che i comuni in molti casi già dispongono delle informazioni necessarie per effettuare i controlli e gli accertamenti sui due tributi, nonostante siano diversi i soggetti passivi.