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Imu-Tasi, il «non profit» all'esame dichiarazione- Sole 24ore

  • 25 Giu, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Entro il 30 giugno dovrebbero essere presentate le dichiarazioni Imue Tasi per l'anno d'imposta 2014 anche da parte degli enti non commerciali (Enc) tenuti all'utilizzo dello speciale modello unificato approvato con decreto ministeriale 26 giugno 2014.

Il condizionale è però d'obbligo in quanto sono moltii dubbi che caratterizzano l'adempimento e riguardano il contenuto delle dichiarazioni, i casi di esonero e di esenzione. Obbligo di dichiarazione L'articolo 5 del Dm 26 giugno 2014 stabilisce che la dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Tale previsione porta a ritenere che la Faq sul sito del dipartimento Finanze n. 1 del 21 novembre 2014, ove si afferma che gli enti sono obbligati a presentare la dichiarazione Imu - Tasi Enc anche nel caso in cui non sono intervenute variazioni nel corso degli anni, operi solo in riferimento all'adempimento dell'esercizio 2012 e 2013. Quindi la presentazione della dichiarazione non è dovuta anche in presenza della modifica dei dati, ad esempio relativi al parametro del corrispettivo medio percepito dall'ente per attività didattichee altre attività (quadro B), ma sempre al di sotto del parametro di riferimento (Cms o Cm), che non comportino un diverso ammontare d'imposta a carico dell'ente. Invece la dichiarazione dovrà essere presentata in tutti i casi in cui sia variata (considerando ciascun bene) la determinazione dell'imposta e/o l'ammontare complessivo della stessa (in riferimento a ciascun Comune). La presentazione della dichiarazione Imu potrebbe essere opportuna, anche senza variazioni dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno 2014, nei casi di: 1 variazione del numero degli immobili precedentemente dichiarati anche per effetto di modifiche catastali intervenute, con allegazione dei relativi quadri A (immobili totalmente imponibili) e B (immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti); 1 assenza di variazioni del numero di immobili e di dati riferibili agli stessi senza allegazione dei quadri A e B. Nel primo caso, per aggiornare i dati dichiarati e confermare le relative condizioni di imponibilità o esenzione (parziale e/o totale) e nel secondo caso solo per procedere all'esposizione, nel quadroC (determinazione dell'Imu e della Tasi) e nel quadro D (compensazione e rimborsi): 1 dell'eventuale eccedenza di credito dalla precedente dichiarazione (punto n. 2, quadro C); 1 del riporto in compensazione (punto n. 6, quadro C e punto 1, quadro D); 1 dell'eventuale utilizzo in compensazione nel modello F24 (punto n. 3, quadro C). Ciò favorirà, in sede di accertamento del Comune, la dimostrazione della gestione del debito / credito d'imposta. Dubbi sulle esenzioni Il quadro delle esenzioni per gli Enc non è del tutto chiaro e influisce su versamenti e dichiarazioni. Per l'Imu (ma di conseguenza anche Tasi), la nota Ifel 1° giugno 2015 non condivide le conclusioni della circolare n. 4/ Df/2013, confermate dalle istruzioni alla dichiarazione, in merito alla spettanza dell'esenzione in capo agli Enc per gli immobili posseduti concessi in comodato gratuito ad altri enti non commerciali per utilizzo in attività svolte con modalità non commerciali nei limiti del Dm 200/2012. Per la Tasi l'articolo 1, comma 3 del Dl 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge 68/2014, ha stabilito che si applica anche l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504/1992 alle condizioni stabilite dall'articolo 91bis del Dl 1/2012, (svolgimento nell'immobile di attività «con modalità non commerciali» e con utilizzo anche promiscuo ai sensi del Dm 200/2012). Quindi, ad esempio, il fabbricato detenuto (contratto di locazione durata superiore a sei mesi nell'anno solare), all'interno del quale l'ente svolge attività che determinano diritto al­ l'esenzione Imu, dovrebbe poter godere dell'esenzione Tasi nei limiti della quota corrispondente alla propria obbligazione (dal 10 al 30%a seconda delle delibere comunali), anche se in capo al possessore è invece dovuta l'altra quota. Il principio di estensione dovrebbe determinare l'esenzione anche per la quota Tasi in capo all'ente non commerciale, indifferentemente per gli immobili posseduti o detenuti (la norma per riconoscere l'esenzione non richiama il possesso), ma ciò, seppure in linea con i principi della norma e con l'esigenza di omogeneità di trattamento fra beni posseduti e beni detenuti da parte degli Enc, non ha trovato al momento conferma. Dichiarazione Tasi La circolare n. 2/Df/2015 ha confermato che la dichiarazione Imu presentata per l'anno 2014 e in assenza di variazioni quella del 2013, assolve anche alla dichiarazione Tasi. Tuttavia per gli immobili non posseduti ma solo detenuti (quindi non compresi nella dichiarazione Imu) per i quali non sussistono le condizioni di esonero delineate dalla circolare (contratti locazione registrati dal 1° luglio 2010, dati catastali comunicati tramite risoluzione e proroga contratto, altri adempimenti regolamentati dal Comune), nonché per i quali l'ente intende far valere una causa di esenzione per la sua quota, la dichiarazione deve essere presentata.Le regole sul «perdono»

RAVVEDIMENTO LUNGO (LETTERA B) 1/8 DEL MINIMO ARTICOLO 13, COMMA 1, DLGS 472/1997 (SANZIONE RIDOTTA) RAVVEDIMENTO INTERMEDIO (LETTERA A­BIS) 1/9 DEL MINIMO RAVVEDIMENTO BREVE (LETTERA A) 1/10 DEL MINIMO RAVVEDIMENTO (LETTERA B­BIS, B­TER E B­QUATER) 1/5, 1/6 E 1/7 DEL MINIMO Entro 30 giorni dal mancato pagamento del tributo o di un acconto Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione (Risoluzione n. 1/DF/2013 e istruzioni dichiarazione Imu - Tasi) Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica o è previsto uno specifico termine (come nel versamento della Tasi e dell'Imu), dall'omissione o dall'errore Agenzia entrate ­ circolare 23/E/2015: la previsione trova applicazione anche ai tributi locali e regionali, tra cui le tasse automobilistiche Imu e Tasi Agenzia entrate ­ circolare 23/E/2015: Non si applicano ai tributi locali (compreso Tasi e Imu); si applicano solo ai tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate

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