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Gli immobili di Cnr ed Enea non pagano Imu e Tasi- Italia oggi

  • 14 Lug, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Gli immobili posseduti e utilizzati dal Cnr e dall'Enea per lo svolgimento delle attività di ricerca scienti? ca sono esenti dall'Imu e dalla Tasi.

A ribadirlo è il dipartimento delle ? nanze del ministero dell'economia e delle ? nanze, con la risoluzione n. 7/Df del 13 luglio 2015 con la quale si è affrontata le questione in ordine all'esenzione per l'attività di ricerca scienti? ca introdotta dall'art. 2, comma 3, dl n. 102 del 2013, convertito, con modi? cazioni, dalla legge n. 124 del 2013, e applicabile a decorrere dal periodo di imposta 2014. Al ? ne di dare una risposta completa che possa dissipare ogni dubbio ai comuni, chiamati ad applicare l'Imu e la Tasi, le argomentazioni svolte nella risoluzione partono dall'indagine sulla sussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo richiesti dall'art. 7, comma 1, lett. i), del dlgs n. 504 del 1992, applicabile anche alla Tasi grazie al richiamo fatto rispettivamente dall'art. 9, comma 8, del dlgs n. 23 del 2011, e dall'art. 1, comma 3, del dl n. 16 del 2014. In base alla citata norma agevolativa sono esenti gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scienti? ca, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge n. 222 del 1985. In ordine al requisito soggettivo non sussistono dubbi, visto che il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) sono entrambi enti di diritto pubblico di ricerca non commerciale, vigilati il primo dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur), e il secondo dal ministero dello sviluppo economico. Concorre ad avvalorare le conclusioni raggiunte anche la circostanza che: - la legge 29 ottobre 1984 n. 720, relativa all'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti e organismi pubblici, classi? ca, nella Tabella A, l'Enea e il Cnr tra gli altri enti e organismi pubblici con ? nalità non commerciale; - nell'indice delle pubbliche amministrazioni (Ioa), i suddetti enti sono collocati nella tipologia «pubbliche amministrazioni» e nella categoria «Enti e istituzioni di ricerca pubblici». Riguardo al possesso del requisito oggettivo, dalle norme ampiamente riportate nella risoluzione si rileva che gli enti in questione svolgono senza dubbio attività di ricerca. Il Mef rinvia, inoltre, alle istruzioni allegate al modello di dichiarazione Imu/Tasi Enc approvato con dm 26 giugno 2014 e arriva, quindi ad affermare che sia il Cnr che per l'Enea possano bene? ciare dell'esenzione dall'Imu e dalla Tasi, nei limiti previsti dalle norme riportate nelle citate istruzioni ministeriali, dal momento che per gli stessi sussistono contemporaneamente i requisiti soggettivo e oggettivo nonché quelli generali e di settore che quali? cano le attività di cui alla lett. i), comma 1, dell'art. 7 del dlgs 504 del 1992, come svolte con modalità non commerciali. In ordine a questo ultimo aspetto occorre fare rinvio agli artt. 3 e 4 del Regolamento 19 novembre 2012, n. 200, i quali stabiliscono i parametri per quali? care le attività come svolte con modalità non commerciali. In particolare - alla luce dell'art. 3, si può arrivare ad affermare che le attività di ricerca scienti? ca svolte dal Cnr e dall'Enea, siano conformi ai requisiti generali ivi previsti, giacché tali attività sono svolte con modalità non commerciali e sono prive di scopo di lucro. Inoltre le prestazioni di servizi, rese per obbligo di legge, hanno carattere non economico di natura interna, i cui proventi sono reinvestiti nell'attività di ricerca e non sono né distribuiti, né reinvestibili in caso di scioglimento, proprio in ragione della natura giuridica pubblica di detti enti; - in relazione all'art. 4 del Regolamento n. 200 del 2012, nella risoluzione si richiama il fatto che la Commissione europea ha precisato che nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, determinate attività delle università e degli organismi di ricerca non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di stato.

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