Per questi immobili infatti l'Imu resta dovutae si aggiunge alla Tasi. La nozione di abitazione principale riguarda l'unica unità immobiliare nella quale il contribuente risiedee dimora con il suo nucleo familiare. La definizione non coincide dunque con quella di prima casa, che vale ai fini dell'imposta di registro. Per fare un esempio, un contribuente che possiede una sola abitazionee risiede in una casa in affitto dovrà pagare le imposte comunali sull'immobile posseduto, considerandolo come seconda casa. Nella definizione di abitazione principale rientrano anche le pertinenze, con le limitazioni dettate dalla normativa Imu. Sono qualificate tali, dunque, al massimo una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C2 (depositi), C6 (autorimesse)e C7 (tettoie). Le pertinenze dunque possono essere al massimo tre, purchè ciascuna appartenentea una distinta categoria, tra quelle indicate. In caso di residenze anagrafiche separate in due immobili di proprietà, per coniugi non separati, il trattamento Imu cambiaa seconda che le due unità immobiliari siano situate nello stesso comuneo in comuni diversi. Nel primo caso, solo una delle due abitazioni sarà considerata abitazione principale. In caso di residenze in comuni diversi, entrambe le case potranno essere qualificate come abitazione principale. In caso di coniugi separatio divorziati,è invece previsto che l'ex dimora coniugale assegnata con provvedimento del giudicea uno dei due coniugi sia sempre esente da Imu, anche se manca il requisito della residenza anagrafica. La locazione di alcune stanze non comporta la perdita della qualifica di abitazione principale. I comuni possono assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari non locate possedute da anzianio disabili residenti in istituti di ricoveroe le case concesse in comodato gratuitoa parenti in linea retta entro il primo grado,a condizione che il comodatario le adibiscaa propria abitazione principale. Sono assimilati ope legis, tra l'altro, l'abitazione non locatae non concessa in comodato in proprietà di cittadini iscritti all'Aire, pensionati all'estero,e le unità appartenentia cooperative edilizie in proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci. Ai fini Tasi, la nozione di abitazione principale coincide con quella Imu. L'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille.I Comuni possono arrivare sino al 3,3 per mille,a patto che deliberino agevolazioni per l'abitazione principale. La disciplina Tasi non prevede infatti alcuna agevolazione di base per tale immobile. Base Massima 1 per mille 3,3 per mille 2,5 per mille Maggiorata (obbligo di detrazioni)