Scade oggi il termine di 90 giorni concesso dalla legge di Stabilità per il ravvedimento «intermedio». Chi si mette in regola entro oggi può beneficiare della sanzione ridotta con una maggiorazione del 3,33 per cento, oltre agli interessi legali e all'importo non versato. Da doman i la penalità salirà al 3,75 per cento. pScade oggi la possibilità di utilizzare la nuova ipotesi di ravvedimento della prima rata Imu, introdotta con la legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014). Con la modifica apportata all'articolo 13, lettera a bis), del decreto legislativo 472/1997, applicabile a tutti i tributi, sia locali sia statali, è stata introdotta la possibilità di regolarizzare le violazioni entro il termine di 90 giorni. Questa facoltà si aggiungea quelle già previste peri versamenti d'imposta e consente quindi di affiancare al ravvedimento breve (30 giorni) e a quello lungo (scadenza della dichiarazione) quello per così dire «intermedio». Partiamo dunque da quest'ultima tipologia di ravvedimento. Le modalità della correzione Il contribuente può regolarizzare qualsiasi violazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine della dichiarazione, ovvero, peri tributi senza obbligo periodico di dichiarazione, entro 90 giorni dalla commissione dell'illecito, con il pagamento di un nono della sanzione minima. Questa distinzione fra tributi periodicie tributi istantaneio d'atto ha creato da subito molti dubbi tra gli interpreti. Assumendo la natura periodica dell'Imu, affermata tra l'altro nelle istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione,è stato infatti rilevato che relativamente al saldo d'imposta il nuovo termine di 90 giorni risultava di oscura applicazione. In effetti, il riferimento al termine di presentazione della dichiarazione non funzionava né se rivolto all'ultima denuncia presentata, che alla scadenza del saldo risulta già decorso, né se rivolto a quella successiva, poiché questa ultima scadenza risulta già interessata dal ravvedimento lungo. A risolvere il rebusè intervenuta l'agenzia delle Entrate, con la circolare 23/E del 2015, sostenendo che il termine di 90 giorni va sempre riferito solo e unicamente alla data di commissione dell'illecito, sia peri tributi periodici, sia peri tributi d'atto. È chiaro che se si tratta di un illecito di versamento, la data di partenzaè quella di scadenza del relativo obbligo, se invece si tratta di una dichiarazione infedele (si veda l'altro articolo in pagina), il termine da considerare è quello di scadenza della denuncia. Le modalità applicative della nuova fattispecie in materia di pagamenti Imu sono pertanto facili da individuare. In particolare, per la regolarizzazione della prima rata 2015, scaduta il 16 giugno, il termine di 90 giorni cade per l'appunto il 14 settembre. Entro questa data, il contribuente potrà versare l'importo non pagato, con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta del 3,33% (un nono del 30%). Le altre ipotesi La scadenza del 14 settembre tuttavia non determina la preclusione di tutte le ipotesi di ravvedimento sui pagamenti dell'Imu. Resta infatti in vigore la previsione dell'articolo 13, lettera b) del decreto legislativo 472/97, in base alla quale le violazioni possono essere sanate entro il termine della dichiarazione relativa all'anno di commissione dell'illecito. Se si prende in considerazione la prima rata 2015, il termine ultimo è il 30 giugno 2016. In questo caso, la sanzione ridotta diventa il 3,75%, e cioè un ottavo del 30 per cento. Ne deriva ulteriormente che non c'è più tempo per regolarizzare le violazioni dei pagamenti 2014. Come sopra ricordato, anche per l'Imu trova applicazione il ravvedimento breve, che si perfeziona entro il termine di 30 giorni dalla scadenza di legge. La sanzione base per commisurare la penalità ridotta cambia se la regolarizzazione avviene entro i primi 14 giorni dalla scadenza di legge. In questa eventualità, infatti, si deve assumere la sanzione del 2% per ciascun giorno di ritardo. A partire dal quindicesimo giorno, quindi, la sanzione di riferimento diventa il 30 per cento. La sanatoria dell'errore avverrà dunque con il pagamento di una sanzione ridotta pari a un decimo della sanzione minima e cioè pari allo 0,2% dell'importo non versato, per ciascun giorno di ritardo fino a 14 giorni, e al 3% per ritardi superiori ma entro i trenta giorni dalla scadenza di legge.LA PAROLA CHIAVE
Terreni agricoli
7 Da quest'anno l'esenzione Imu si applica solo ai terreni dei comuni classificati come montani dall'Istat. Sono esentii terreni agricoli nei comuni parzialmente montani, possedutie condotti da coltivatori direttio da imprenditori agricoli professionali. Negli altri casi, il terreno paga l'Imu. In base alla legge 125/2015 (di conversione del Dl 78/2015), il pagamento del primo acconto d'imposta sui terreni, scaduto il 16 giugno, può essere versato, senza sanzionie interessi, entro il 30 ottobre. Per il ravvedimentoi proprietari dei terreni potranno usare solo il ravvedimento «lungo», entro il 30 giugno 2016