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Casse edili, immobili senza l'Imu-Italia oggi

  • 06 Ott, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Gli immobili utilizzati dalle casse edili sono esenti dall'Imu e dalla Tasi.

A precisarlo è il dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 8/DF del 5 ottobre 2015 con la quale si è affrontata le questione in ordine all'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, per gli immobili che sono adibiti a sede legale delle casse edili e sono destinati allo svolgimento di attività riconducibili agli scopi assistenziali e previdenziali degli enti stessi. Perché venga riconosciuta tale esenzione occorre che sussista anzitutto un requisito di carattere soggettivo e cioè che si tratti di un ente non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del dpr 917/1986 e cioè un ente pubblico o privato diverso dalle società che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. I tecnici del Mef hanno ritenuto sussistente tale requisito, basandosi sul fatto che l'art. 37 del Contratto collettivo nazionale del settore edile e affini definisce le Casse edili quali organismi di origine contrattuale e sindacale a carattere paritetico cui è demandato dall'ordinamento il perseguimento di specifiche finalità assistenziali e previdenziali a favore degli iscritti. Anche il requisito oggettivo richiesto dalla norma di esenzione sussiste nel caso di specie, visto che l'attività svolta dalle casse edili può qualificarsi come «attività previdenziale», definita come «attività strettamente funzionali e inerenti all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie», dall'art. 1, comma 1, lett. g) del dm n. 200 del 2012. Nella risoluzione si passa poi a verificare se la sussistenza, nell'ambito della stessa unità immobiliare, di uffici amministrativi o tecnici diversificati, tutti complementari alla realizzazione dell'attività istituzionale dell'ente, costituisce una modalità di espletamento dell'attività assistenziale o previdenziale agevolabile dalla norma. La risposta positiva si rinviene nell'art. 1, comma 1, lett. g) del dm 200 del 2012, che, nel definire le attività previdenziali, ricomprende nel novero di queste tutte le «attività strettamente funzionali e inerenti» all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie. Del resto anche nelle istruzioni alla dichiarazione Imu/ Tasi Enc, nel definire i criteri per l'applicazione del rapporto proporzionale introdotto dall'art. 91-bis del dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è chiarito che, nel caso di «utilizzazione mista» dell'immobile, «le medesime percentuali si applicano anche per il calcolo della misura dell'esenzione spettante per le unità immobiliari destinate ad attività strumentali promiscuamente e indistintamente sia all'attività per la quale spetta l'esenzione, sia all'attività per la quale non spetta (per esempio, spazi destinati ai servizi amministrativi o comunque ausiliari comuni)». Nella risoluzione si precisa, dunque, che essendo tutti gli ulteriori uffici amministrativi e tecnici strettamente e direttamente strumentali all'espletamento della sola attività previdenziale svolta nelle sedi delle casse edili, l'esenzione va applicata nella misura del 100% in riferimento a tali uffici. Naturalmente non spetta l'esenzione alle unità immobiliari che di fatto non sono utilizzate e che devono essere in ogni caso dichiarate. Un'ultima osservazione riguarda il possesso dei requisiti generali e di settore, previsti dagli artt. 3 e 4 del dm 200 del 2012 che sono necessari per qualificare le attività come svolte con modalità non commerciali. Anche in questo caso il riscontro è in via generale positivo, in quanto dallo Statuto tipo delle Casse edili sembrano sussistere tutte le condizioni richieste dalla norma, tra cui il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

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