Infatti, non saranno più tenuti al pagamento dell'imposta i titolari di terreni montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella circolare del ministero dell'economia e delle ? nanze n. 9/1993. Inoltre, saranno esonerati i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a prescindere dalla loro ubicazione, quelli ubicati nelle isole minori, nonché quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile. È quanto prevede il ddl di Stabilità 2016, il cui testo è stata presentato la scorsa settimana alla camera dei deputati. Dunque, per i soggetti bene? ciari dell'agevolazione Imu sui terreni agricoli si ritorna all'antico. Il testo del ddl di stabilità, dopo le limitazioni apportate relativamente all'anno in corso per i titolari di immobili ubicati nei comuni parzialmente montani, per individuare i comuni che hanno queste caratteristiche il legislatore rinvia alla circolare ministeriale 9/1993. Quindi, non farà più fede l'elenco predisposto dall'istituto nazionale di statistica (Istat). Nell'elenco allegato alla citata circolare, redatto utilizzando i dati forniti dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli saranno esenti dall'imposta municipale, in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 504/1992. Se a ? anco dell'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, vuol dire che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. Qualora, invece, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato «Pd», l'agevolazione sarà circoscritta a una parte del territorio comunale. Per i comuni montani e di collina non sono richiesti requisiti soggettivi in capo ai possessori dei terreni. Mentre gli altri terreni, indipendentemente dalla loro ubicazione, possono fruire del trattamento agevolato solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. A questi si aggiungono, poi, i terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 448/ 2001 e quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.