Entro questa data, i contribuenti devono quindi versare la differenza tra quanto dovuto per l'intera annualità e quanto pagato in sede di prima rata. Il problema come sempre è quello della conoscibilità delle delibere sulle aliquote. Anche quest'anno la scadenza dei bilanci di previsione è stata ampiamente differita rispetto ai termini di legge (fine luglio). A prescindere comunque da questo adempimento, per i contribuenti vale quanto pubblicato sul sito delle Finanze al 28 ottobre scorso ( www.finanze.it ). A questo scopo, i Comuni erano tenuti a trasmettere il testo delle delibere all'ufficio per il federalismo fiscale entro il 21 ottobre. Bisogna ricordare che la prima rata Imu/Tasi è stata invece versata, di regola, con le aliquote pubblicate per l'anno 2014. Il pagamento del saldo quindi costituisce la prima occasione di applicazione delle delibere 2015 e si effettua con il modello F24. Per quanto riguarda la Tasi, la conoscenza della delibera appare particolarmente necessaria, poiché molti Comuni hanno proceduto a un azzeramento selettivo del nuovo tributo. In numerosi casi, l'azzeramento è arrivato sino ad applicare la Tasi solo sull'abitazione principale. Potrebbe pertanto accadere che quanto è stato versato in prima rata risulti non dovuto a saldo. Si pensi ad esempio a un Comune che nel 2014 abbia adottato la Tasi per tutti gli immobili e nel 2015 l'abbia limitata all'abitazione principale. In questa eventualità, dovrebbe essere consentito di recuperare quanto pagato a giugno in diminuzione dell'Imu dovuta a saldo, previo accordo con il Comune. La Tari invece non ha date prestabilite di riferimento. Le scadenze sono infatti decise a livello locale. Ciò però non comporta problemi per il soggetto passivo, poiché il versamento avviene di regola su liquidazione d'ufficio. Questo significa che il contribuente deve attendere l'avviso di pagamento del Comune per poter effettuare il versamento. In considerazione dello slittamento dei bilanci di previsione, è possibile che alcune delle rate scadano nel corso del 2016. Le modalità di pagamento sono decise a livello locale, ma è sempre possibile versare con il modello F24. Il 30 novembre è invece la data di riferimento per il secondo acconto della cedolare secca sugli affitti. L'aliquota è del 10% per i contratti a canone concordato e del 21% per le altre tipologie di locazioni. In base all'articolo 9 del Dl 47/2014, la stessa aliquota ridotta del 10% si applica ai contratti "calmierati" sottoscritti nei Comuni nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in seguito a calamità naturali. Attenzione: se il 2015 è il primo anno di opzione per la cedolare, non occorre versare alcun acconto. L'imposta sarà pagata interamente in sede di saldo.