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Saldo Imu, termine in vista- Italia oggi sette

  • 30 Nov, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Si avvicina la scadenza di pagamento del saldo Imu.

Il 16 dicembre, infatti, è l'ultimo giorno utile per versare l'imposta municipale senza incorrere in sanzioni. Sono tenuti a pagare il saldo titolari di seconde case, aree edi? cabili e terreni agricoli. Devono passare alla cassa anche i titolari di terreni agricoli, tranne quelli ubicati nei comuni montani o parzialmente montani, indicati in un elenco predisposto dall'Istat, e per questi ultimi solo se posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Esonerati dal versamento i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale e assimilati, tranne quelli classi? cati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso, ville e castelli). Non sono soggetti al prelievo neppure i fabbricati rurali strumentali e i beni merce posseduti dalle imprese che operano nel settore edile. Il versamento della seconda rata deve essere fatto, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata il 16 giugno. Obbligati. Sono tenuti al versamento del saldo Imu i possessori di seconde case, di immobili adibiti a attività commerciali e industriali, di aree edi? cabili e terreni, sia coltivati che incolti, non ubicati in comuni montani o parzialmente montani. Va ricordato che il dl sull'Imu agricola (4/2015) oltre a riscrivere le regole per il 2014, ha anche apportato delle modi? che sul trattamento ? scale dei terreni agricoli per l'anno in corso, riconoscendo l'esenzione per tutti i terreni ubicati nei comuni montani, sia agricoli che incolti, e limitando il bene? cio ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli per quelli situati nei comuni parzialmente montani, indicati in un elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat). Sono soggetti al pagamento dell'imposta oltre al proprietario e all'usufruttuario, anche il super? ciario, l'en? teuta, il locatario ? nanziario, i titolari dei diritti di uso e abitazione, nonché il concessionario di a aree demaniali. Non è soggetto a imposizione, invece, il nudo proprietario dell'immobile. Non sono obbligati al pagamento neppure il locatario, l'af? ttuario e il comodatario, in quanto non sono titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile, ma lo utilizzano sulla base di uno speci? co contratto. L'imposta è dovuta dai contribuenti per anno solare, proporzionalmente alla quota di possesso dell'immobile e in relazione ai mesi dell'anno per i quali il bene è stato posseduto. Se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese deve essere computato per intero. Il versamento della seconda rata deve essere fatto, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata il 16 giugno, facendo riferimento alle aliquote e detrazioni pubblicate sul sito informatico del ministero dell'economia, portale del federalismo ? scale, entro lo scorso 28 ottobre. In caso di mancata pubblicazione entro questo termine, si applicano aliquote e detrazioni deliberate nell'anno precedente Esonerati. Non sono tenuti a pagare l'Imu i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale e assimilati, con relative pertinenze. Sono però esclusi dal bene? cio i fabbricati classi? cati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso, ville e castelli). L'esenzione si estende anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite a prima casa dei soci assegnatari, ai fabbricati di civile abitazione destinati a alloggi sociali, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, nonché agli immobili posseduti dal personale del comparto sicurezza (Forze armate e Polizia), a prescindere dal luogo in cui risiedono o dimorano. Per questi soggetti il bene? cio è limitato a un solo immobile, sempre che non sia stato concesso in locazione. Sono esonerati dal pagamento dell'imposta anche i fabbricati rurali strumentali e gli immobili costruiti dalle imprese destinati alla vendita, cosiddetti beni «merce», a condizione che non risultino locati.Come e quando versare

IMU

TASI

Scadenza pagamento saldo: 16 dicembre Obbligati al pagamento: proprietario, usufruttuario, super? ciario, en? teuta, locatario ? nanziario, titolari dei diritti di uso e abitazione, concessionario di aree demaniali, coniuge assegnatario Non soggetti al prelievo: nudo proprietario, locatario, af? ttuario, comodatario Esenti: immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa • adibite a prima casa dei soci assegnatari fabbricati rurali strumentali • immobili costruiti dalle imprese edilizie destinati alla vendita •ipologie escluse: immobili di lusso, ville e castelli Modalità di pagamento: F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale Scadenza pagamento saldo: 16 dicembre Chi paga: il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edi? cabili Pluralità di possessori o detentori: tutti tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria Detenzione temporanea: paga il titolare dell'immobile Limite temporale detenzione temporanea: durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare Soggetti obbligati oltre al titolare: inquilini, comodatari Modalità di pagamento: F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale

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