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Esenzione Ici, conta il catasto- Italia oggi sette

  • 30 Nov, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Nonostante siano intervenute delle modifiche normative sulla disciplina dei fabbricati rurali, che attribuiscono rilevanza giuridica solo all'annotazione in catasto del requisito di ruralità, questi immobili sono esenti da Ici solo se inquadrati catastalmente nelle categorie A/6, se destinati ad abitazione, o D/10, se utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l'ordinanza 22195 del 30 ottobre scorso. La Cassazione, dunque, riafferma che è decisivo per il riconoscimento dell'esenzione Ici dei fabbricati rurali l'inquadramento catastale. «Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato a Ici. Allo stesso modo, il comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta». Va però posto in evidenza che l'Agenzia del territorio, con la circolare 2/2012, ha chiarito che non conta più la classificazione catastale per avere diritto al trattamento agevolato Ici per i fabbricati rurali. E che possono mantenere le loro categorie originarie. È sufficiente l'annotazione catastale, tranne per i fabbricati strumentali che siano per loro natura censibili nella categoria D/10. La circolare ha fornito delle indicazioni sulla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale emanato il 26 luglio 2012, che ha stabilito, in dettaglio, quali adempimenti devono porre in essere i titolari dei fabbricati interessati a ottenere l'annotazione negli atti catastali della ruralità, al fine di fruire anche per l'Imu delle agevolazioni tributarie, così come disposto dall'articolo 13 del dl «salva Italia» (201/2011). Domande e autocertificazioni necessarie per il riconoscimento del requisito di ruralità, redatte in conformità ai modelli allegati al decreto ministeriale, avrebbero dovuto essere presentate all'ufficio provinciale competente per territorio entro il 1° ottobre 2012, al fine di ottenere l'esenzione anche per gli anni pregressi. L'eventuale diniego di ruralità è impugnabile innanzi alle commissioni tributarie. Infatti, nel caso di esito negativo del controllo sulle domande e autocertificazioni prodotte dagli interessati, l'Agenzia è tenuta a notificare un provvedimento motivato con il quale disconosce il requisito della ruralità. Dagli atti catastali devono risultare anche le annotazioni negative sugli immobili, che impediscono ai contribuenti di poter fruire dei vantaggi fiscali. Anche secondo il dipartimento delle finanze del ministero dell'economia (circolare 3/2012) la classificazione catastale non è più decisiva. La retroattività delle istanze. Bisogna ricordare che, ex lege, le variazioni catastali e le annotazioni di ruralità richieste dai titolari di fabbricati rurali hanno effetto retroattivo per i cinque anni antecedenti a quello in cui sono state presentate le relative domande. Lo prevede l'articolo 2, comma 5-ter del dl 102/2013, in sede di conversione nella legge 124/2013. L'efficacia retroattiva di questa disposizione di interpretazione autentica può arrivare fino all'anno d'imposta 2006, considerato che i contribuenti avrebbero potuto inoltrare le prime istanze di variazione entro il 30 settembre 2011. In base a questa norma, quindi, le domande di variazione catastale, disciplinate dall'articolo 7, comma 2-bis, del dl 70/2011, e l'inserimento negli atti catastali della ruralità degli immobili producono effetti per i cinque anni antecedenti a quello in cui sono state presentate. Quindi non c'è più alcun dubbio, come è accaduto in passato, sulla valenza retroattiva delle istanze. L'ef? cacia retroattiva di questa disposizione di interpretazione autentica può arrivare fino all'anno d'imposta 2006, considerato che i contribuenti avrebbero potuto inoltrare le prime domande di variazione entro il 30 settembre 2011. Pertanto, produce effetti sulle domande di rimborso già presentate dai contribuenti e sul contenzioso pendente. Inoltre, consente di presentare istanze di rimborso ai contribuenti che possedendo un fabbricato non accatastato in categoria rurale si sono adeguati alle pronunce della Corte di cassazione, pagando regolarmente l'Ici.

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