Pu? essere infatti data una soluzione positiva al problema che si sono posti alcuni comuni in merito alla legittimit? della scelta di richiedere la tassa sui rifiuti con le prime rate e di far versare la sola maggiorazione con l'ultima rata, purch? il pagamento allo stato avvenga entro l'anno in corso. A meno che non vengano introdotte, con regolamento, le modifiche previste dall'articolo 5 del dl 102/2013, che consentono di commisurare la tariffa alle quantit? e qualit? medie di rifiuti prodotti per unit? di superficie, tenuto conto degli usi e della tipologia di attivit? svolte. In quest'ultimo caso, infatti, la norma d? all'ente la possibilit? di predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo che tenga conto delle variazioni tariffarie. Il comune ha il potere di fissare il numero delle rate. Quindi, ? legittima la scelta di prevedere il pagamento della maggiorazione con l'ultima rata, ancorch? non sia contestuale a quello della tassa sui rifiuti. In questo modo viene rispettato il dettato normativo, anche nella sua formulazione letterale, e si alleggerisce per i contribuenti il pagamento delle rate precedenti. Va ricordato che in base alle modifiche apportate alla disciplina della Tares dall'articolo 10 del decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato ? riservata allo stato e va versata in unica soluzione. Ex lege il pagamento pu? essere effettuato con il modello F24 oppure, in via alternativa, utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale. In effetti l'articolo 10, che deroga alla disciplina ordinaria del tributo (articolo 14 del decreto legge 201/2011), dispone che le rate possono essere determinate in base a quanto gi? versato dai contribuenti nell'anno 2012 per Tarsu, Tia1 e Tia2. Gli enti locali, con propria deliberazione, hanno facolt? di stabilire il numero delle rate di versamento del tributo. Ma i cittadini devono essere informati, anche con la pubblicazione sul sito internet del comune, almeno 30 giorni prima della data di scadenza dei pagamenti. Se il comune invia direttamente gli avvisi di pagamento, a titolo di Tares, gli acconti devono poi essere scomputati dal quantum dovuto per l'anno in corso. Tuttavia, nulla impedisce che il saldo sia limitato solo al versamento della maggiorazione. Concessionari e gestori del servizio possono continuare a riscuotere il tributo, con l'unico dubbio che possano incassarlo per tutto il 2013, anche a saldo, o solo in acconto. Si ritiene pi? aderente al dettato normativo la circolare del ministero dell'economia e delle finanze (1/2013), che ha optato per la prima soluzione, rispetto a quanto sostenuto dall'Ifel (fondazione Anci), che ha invece ritenuto che la riscossione da parte dei soggetti sopra indicati sia limitata agli acconti. Dal contrasto di posizioni tra Ifel e ministero, emerge per? in maniera chiara e netta che quantomeno per i pagamenti in acconto non c'? alcun dubbio che i gestori del servizio o i concessionari possano incassare le relative somme. Nonostante l'incertezza della formulazione letterale dell'articolo 10, si ritiene che nella definizione giuridica di ?gestori? possano rientrare anche i soggetti che fino al 2012 hanno riscosso Tarsu e Tia, vale a dire societ? pubbliche, societ? miste, concessionari iscritti all'albo ministeriale e agenti della riscossione. Il comune o l'affidatario del servizio possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati nei quali vanno riportati il codice catastale dell'ente e gli importi dovuti.
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