Lo ha chiarito il Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 2/Df del 9 dicembre, riprendendo quanto gi? affermato con una nota del 9 ottobre. Il caso ? infatti identico, relativo a una societ? industriale di produzione di tubi, ma questa volta la risposta non contiene alcun riferimento alle annualit? pregresse e all'assimilazione per quantit?.In realt? il nodo cruciale ? rappresentato dai depositi e magazzini dell'opificio, che secondo la nota del 9 ottobre sarebbero tutti esclusi dal pagamento della Tari. La risoluzione precisa invece che deve trattarsi di superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili. Pertanto ?nel caso in esame? la Tari non ? applicabile ai magazzini intermedi di produzione e a quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti ?in quanto produttivi di rifiuti speciali?. Anche se non si evince dalla risoluzione, si dovrebbe guardare la concreta destinazione dei locali con riferimento alle singole porzioni delle superfici occupate. Infatti il comma 649 della legge di stabilit? 2014 esclude dalla Tari solo le parti ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati. Resta comunque il problema di individuare i ?magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attivit? produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione?. Secondo le Finanze i Comuni non avrebbero alcuno spazio decisionale per limitare la portata applicativa della norma, ma potrebbero solo individuare ?ulteriori? superfici da sottrarre all'assimilazione e quindi da esonerare.
L'Anci Emilia Romagna, con circolare del 3 dicembre, ritiene tassabili i magazzini di prodotti finiti e di semilavorati, perch? il loro impiego non determina la produzione di rifiuti speciali non assimilabili. Anche sulla parte occupata dai macchinari le opinioni sono diverse: mentre per le Finanze non ? corretto detassare solo questa superficie, per l'Anci regionale si tratta invece di una prassi comunale applicata solo quando i macchinari occupano una superficie minoritaria.
Insomma la situazione non ? ancora del tutto chiara, anche a causa di una norma imprecisa e senz'altro foriera di contenzioso, che non pu? per? toccare le annualit? precedenti al 2014 essendosi formato un orientamento giurisprudenziale che ha sempre limitato l'esonero alle aree di lavorazione, ritenendo invece tassabili tutti gli altri locali funzionalmente annessi all'opificio (Cassazione 1242/96, 12749/02, 19461/03, 15857/05, 16864/09, 1855/10, 11502/13). La risoluzione del 9 dicembre non contiene pi? alcun riferimento alle annualit? pregresse e alla necessit? di esercitare il potere di assimilazione tenendo anche conto della quantit? dei rifiuti. Sul punto si segnala per? che i comuni continuano tuttora ad applicare l'ultra-trentennale disciplina contenuta della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, in attesa che venga adottato il decreto ministeriale previsto dall'articolo 195 del Dlgs 152/06.