La delibera comunale che fissa l'aliquota per gli altri fabbricati solo relativamente a quelli di categoria D1 destinati alla produzione idroelettrica ? infatti illegittima. Ad affermarlo ? il Tar Milano con la sentenza n. 1927 del 2 settembre 2015, che rappresenta la prima pronuncia riguardante l'applicazione del nuovo tributo sui servizi comunali indivisibili, destinato a scomparire dal 2016. Nel caso in questione un Comune della provincia di Sondrio approva la delibera delle aliquote Tasi per il 2014 prevedendo l'applicazione dell'1 per mille per le abitazioni principali, l'aliquota dell'1,9 per mille (1,1 per mille+ 0,8 per mille di maggiorazione) per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D/1 esclusivamente per quelli produttivi con destina? zione ?impianti di produzione idroelettrica? (centrali idroelettriche), disponendo infine l'azzeramento dell'aliquota per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili. Da qui il ricorso proposto dalla societ? produttrice di energia, in quanto unico soggetto colpito dalla Tasi relativamente alla categoria ?altri immobili?, peraltro tenuto a sostenere da solo oltre il 78% del gettito complessivo del tributo (557.000 euro su 710.000 euro previsti). Un'evidente disparit? di trattamento rispetto a tutte le altre attivit? produttive. I giudici amministrativi accolgono il ricorso muovendo dalla considerazione che, in base ai lavori preparatori della legge 147/2013, la Tasi dovrebbe essere funzionale al finanziamento dei servizi indivisibili di cui gode il possessore o il detentore di un immobile in ragione all'ubicazione di questo sul territorio di un dato Comune. Viene quindi in rilievo l'articolo 53 della Costituzione, secondo cui ?tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche...?, affermazione che rappresenta un'ulteriore conferma circa il fatto che ci troviamo di fronte ad un'imposta, nonostante l'acronimo Tasi. Fatte queste premesse sul presupposto impositivo della Tasi, il Tribunale ritiene illegittimo sottrarre del tutto una categoria di soggetti che fruiscono di tali servizi alla loro incisione da parte del tributo, soprattutto laddove un solo soggetto contribuisce quasi per l'intero onere. Il Tar respinge peraltro l'argomentazione difensiva del Comune, che ha inteso fare applicazione della possibilit?, concessa dal comma 683 della legge di Stabilit? 2014, nella parte in cui consente di differenziare le aliquote Tasi in ragione del settore di attivit?, nonch? la considerazione che il comma 676 prevede la possibilit? di azzeramento dell'aliquota di base. Tali previsioni non implicano infatti che l'intero onere dei servizi indivisibili possa essere imposto ad una sola attivit? produttiva, e nella sostanza ad un solo soggetto, senza che agli altri esercenti attivit? produttive sia addossato alcun onere. Il giudice pu? peraltro sindacare l'operato dell'amministrazione se l'esercizio del potere discrezionale appare manifestamente irragionevole, come nel caso di specie. La decisione del Tar Milano potrebbe aprire le porte ad altri contenziosi sulla determinazione delle aliquote Tasi, anche in sede di impugnazione degli avvisi di accertamento davanti alle commissioni tributarie (che potrebbero disapplicare le delibere comunali ritenute illegittime).