È stato adottato in data 31 agosto 2020 il decreto interministeriale di assegnazione per l’anno 2020 del contributo per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, a favore degli enti locali che, entro il termine del 15 maggio 2020, ai sensi dell’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, hanno trasmesso al Ministero dell’interno apposite richieste ritenute ammissibili e riportate nell’ allegato 1 del citato decreto.
L’ammontare delle richieste pervenute (circa 9.900 domande, per complessivi 732 mln. di euro) è risultato superiore alle risorse stanziate per l’anno in corso (85 mln. di euro) dalla legge di bilancio 2020, pertanto l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n. 160 del 2019, finanziando le prime 970 richieste secondo la graduatoria riportata nell’allegato 2.
Si ricorda però che l’articolo 45, comma 1, lett. b) del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 ha incrementato le risorse disponibili di un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, finalizzate allo scorrimento della suddetta graduatoria dei progetti validati come ammissibili per l’anno 2020. Il Ministero dell’interno provvederà all’individuazione degli enti beneficiari con apposito Comunicato da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020, successivamente gli enti locali beneficiari dovranno confermare l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del richiamato Comunicato, infine entro il 30 novembre 2020 il Ministero dell’interno provvederà a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto.
Scade martedì 15 settembre 2020 (entro la mezzanotte), il termine per la richiesta di accesso alle risorse per l’annualità 2021 finalizzate alla realizzazione di
Si ricorda che, per effetto dell'articolo 46 del recente dl 104/2020, le risorse disponibili sono significativamente aumentate:
Gli enti beneficiari degli incrementi di cui alle lettere b. e c. saranno individuati dal Ministero dell'interno con successivo comunicato da emanarsi entro il 31 gennaio 2021. Nei successivi 10 giorni i comuni beneficiari dello scorrimento della graduatoria 2021 dovranno confermare l'interesse al contributo. Il Ministero dell'interno provvederà a formalizzare le assegnazioni relative alle quote incrementali 2021 e 2022 con proprio decreto entro il 28 febbraio 2021.
È opportuno sottolineare che le richieste presentate entro il termine del 15 settembre 2020 consentiranno l’accesso al complesso delle risorse sopra indicate per un totale di 3 mld. di euro.
Sul sito del Ministero dell’interno – Direzione centrale finanza locale è disponibile il decreto contenente il “Modello di certificazione informatizzato” con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi che dovrà essere compilata esclusivamente in modalità telematica.
Deve essere altresì segnalato che per le opere pubbliche il cui costo è uguale o superiore a 1.000.000 di euro è necessario disporre, al momento della richiesta, di un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori.
Questa sottolineatura, recata dal citato DM Interno, non può intendersi come prescrizione di uno specifico livello di progettazione (condizione non prevista da alcuna norma primaria), bensì come richiamo nei confronti degli enti beneficiari a privilegiare interventi con cantierabilità coerente con i termini di affidamento dei lavori prescritti dalle norme in questione e di seguito riepilogati.
La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP), nonché ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio.
Ciascun Comune può inviare richieste (anche articolate in più di un intervento) nel limite massimo di:
I lavori dovranno essere affidati, a decorrere dalla data di emanazione del rispettivo decreto di assegnazione:
I suddetti termini sono aumentati di tre mesi qualora l'ente beneficiario del contributo si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA).
Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.
E’ imminente la scadenza - prevista per il prossimo 15 settembre - del termine di avvio dell’esecuzione dei lavori finanziati con i contributi agli investimenti in cifra fissa stanziati dalla legge di bilancio 2020 (commi 29-37), il cui rispetto è condizione essenziale per l’erogazione dell’acconto (50% del contributo annuo complessivo) da parte del Ministero dell’interno e per evitare i rischi di revoca.
A tal proposito, non si è purtroppo concretizzata l’ipotesi di una proroga (proposta in fase di conversione del dl Semplificazioni), che sembrava ben giustificata dalle problematiche connesse all'emergenza Covid-19, nonostante le richieste dell'Anci e le numerose segnalazioni pervenute dai Comuni interessati.
Non è quindi formalmente possibile far conto su una tolleranza, anche breve, per i casi di avvio lavori che si potrebbero registrare nei giorni successivi al 15 settembre.
L'Anci continua a ritenere inappropriato e controproducente che l'impiego dei contributi in questione sia minacciato da un eccesso di rigore nel mantenimento di una scadenza, peraltro immediatamente successiva ad una fase di grandi difficoltà organizzative e operative sia per i Comuni che per le imprese affidatarie delle opere.
Resta quindi auspicabile che con un provvedimento anche successivo alla scadenza in questione permetta di evitare i rischi di revoca del contributo per gli affidamenti eventualmente interventi entro il mese di settembre.
Si ricorda che i contributi in questione sono stati stanziati dalla legge di bilancio 2020 (commi da 29 a 37), nella misura di 500 milioni annui per il quinquennio 2020-2024, per il finanziamento di opere pubbliche in materia di:
Il contributo è stato attribuito dal Ministero dell’interno per l’intero quinquennio – senza la necessità di alcuna formale richiesta da parte degli enti – con le seguenti modalità:
L’importo del contributo varia a seconda della fascia demografica di appartenenza, quest’ultima stabilita in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2018. Si passa dai 50mila euro per i Comuni fino a 5mila abitanti, fino ai 250mila euro per le città maggiori.
L’acconto del 50% è erogato a seguito dell’avvio dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento e il restante 50% previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.