Il decreto, all’articolo 1, prevede la sospensione del pagamento dell'acconto dell’IMU di giugno, con riferimento a:
- abitazioni principali,
- abitazioni assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
- abitazioni regolarmente assegnate degli Ater-IACP (o soggetti equivalenti a norma di legge),
- fabbricati rurali strumentali,
- terreni agricoli.
Il provvedimento precisa che tratta di una misura provvisoria, nelle more di una riforma complessiva della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’IMU per gli immobili oggetto della sospensione è fissato al 16 settembre 2013.
A copertura del mancato gettito IMU di giugno il decreto dispone l’incremento, fino al 30 settembre, del limite massimo di ricorso all’anticipazione di tesoreria (art. 222 D.lgs 267/2000), con oneri a carico dello Stato, per importi determinati per ciascun Comune dall’allegato A al decreto, corrispondenti al 50%:
o del gettito IMU 2012, ad aliquota base o aumentata in base a decisione comunale, per le abitazioni principali e le relative pertinenze;
o del gettito IMU 2012, ad aliquota base o variata in base a decisione comunale, per gli altri immobili oggetto della sospensione.
L’allegato A al decreto riporta per ogni Comune la cifra che si può richiedere a titolo di incremento temporaneo dell'anticipazione.
Gli interessi a carico dei Comuni, derivanti delle maggiori anticipazioni di tesoreria richieste saranno rimborsate a ciascun Comune dal Ministero dell’interno, sulla base di un decreto dello stesso ministero previsto entro 20 giorni.