Pubblichiamo, in allegato, il decreto 9 giugno 2016, del Ministero dell’economia e delle finanze “Adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria al piano dei conti integrato, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011”, che definisce la codifica, le modalità e i tempi con cui i Comuni (compresi quelli commissariati o in gestione liquidatoria) sono tenuti ad indicare sui titoli di entrata e di spesa specifici codici gestionali (i codici SIOPE), previsti nell’Allegato A al decreto stesso.
I codici gestionali sono composti da dieci caratteri alfanumerici, la cui lettera iniziale indica la sezione di entrata (E) o di spesa (S). L’allegato A, inoltre, prevede, per ciascuna voce e ciascun codice gestionale SIOPE, il raccordo con la corrispondente voce del piano dei conti, che a partire dal 1° gennaio 2017 sostituirà le codifiche SIOPE.
In particolare, l’art. 1 del decreto indica le modalità che gli enti devono seguire per garantire una corretta applicazione della codifica gestionale. L’art. 2 specifica le regole di acquisizione dei dati, specificando che i tesorieri non possono accettare mandati di pagamento ed ordinativi di incasso privi del codice gestionale. Inoltre gli stessi tesorieri devono inviare quotidianamente le informazioni così codificate alla banca dati SIOPE, nonché, entro il 20 di ciascun mese, le informazioni codificate (come da Allegato B al decreto) relative alla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente. Entro lo stesso termine i Comuni devono comunicare al tesoriere anche le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri istituti di credito. Infine, l’art. 3 precisa che tutte le informazioni contenute nella banca dati SIOPE sono liberamente accessibili all’indirizzo www.siope.it.