L'articolo 14 del decreto legge 24 giugno 2016 , n. 113 «Misure ? nanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio» fornisce un aiuto ai comuni che hanno deliberato il dissesto ? nanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura sempli? cata prevista dall'articolo 258 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Questi soggetti potranno ottenere, previa presentazione di apposita istanza, un'anticipazione ? no all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti, ai comuni che deliberano il dissesto ? nanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che aderiscono alla procedura sempli? cata è destinata un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuta a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di vent'anni.