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Conti, variazioni a doppia data-Italia oggi

  • 17 Giu, 2016
Pubblicato in: Contabilità e Bilancio
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La gestione delle variazioni di bilancio è molto cambiata in base al nuovo dettato dell'art. 175 del Tuel. Tale articolo ha subito notevoli modi? che in base al dlgs n. 118/2011. Il comma 3 e il comma 5 introducono novità molto rilevanti per gli enti locali.

Il comma 3 prevede che le variazioni possono essere effettuate entro il 30 novembre, fatte salve alcune tipologie di variazioni per le quali il limite temporale non è più il 30 novembre ma il 31 dicembre di ogni anno. Il comma 3 stabilisce quali tipologie di variazione possono essere effettuate entro il 31 dicembre. In particolare: • l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; • l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità ? nanziaria; • l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le ? nalità per le quali sono stati previsti; • quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; • le variazioni delle dotazioni di cassa; • le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); • le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria e a depositi bancari intestati all'ente. I commi 5-bis e 5-quater delineano le nuove competenze del consiglio comunale, della giunta comunale, dei responsabili dei servizi ? nanziari e anche il ruolo dei revisori dei conti. In particolare, si evidenziano le seguenti competenze: Consiglio comunale • tutte le variazioni, a eccezione di quelle previste al comma 5-bis e 5-quater. Giunta comunale • variazioni al Piano esecutivo di gestione (Peg); • variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio, consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate; • variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della ?nalità della spesa de? nita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal consiglio; • variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente; • variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla ? ne dell'esercizio sia non negativo; • variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3. Responsabile dei servizi ? nanziari • se il bilancio è approvato, allora è competenza del responsabile dei servizi ? nanziari la variazione all'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione; • variazione ai conti di tesoreria statale, ai depositi bancari intestati all'ente, al fondo pluriennale vincolato fino al 31 dicembre, al Peg tra capitoli della stessa categoria e dello stesso macro aggregato, se non riguardano trasferimenti e contributi (in questi due casi la competenza è della giunta comunale); • variazioni necessarie per adeguare gli stanziamenti delle partite di giro; • variazioni riaccertamento parziale dei residui, nelle more del riaccertamento ordinario. Revisori dei conti • esprimono il parere sulle variazioni di bilancio, a eccezione di quelle che sono di competenza della giunta comunale e dei vari dirigenti, a meno che il loro parere non sia esplicitamente richiesto dai principi contabili o nelle norme; • veri? cano in sede di rendiconto, dandone esito nella loro relazione, dell'esistenza di tutti i presupposti che hanno dato luogo alle variazioni non soggette al loro parere preventivo. Dovrà essere aggiornato il regolamento di contabilità per recepire tutte le novità introdotte dall'art. 5 e, in particolar modo, dovranno essere delineate le modalità di comunicazione al consiglio delle variazioni di bilancio.

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