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Monitoraggio 2016 del saldo finale di competenza

  • 10 Giu, 2016
Pubblicato in: Contabilità e Bilancio
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Nel corso della seduta del 9 giugno 2016 della Conferenza Stato – città ed autonomie locali, l’ANCI ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze relativo al monitoraggio del saldo di finanza pubblica dei Comuni e sugli allegati al decreto stesso (istruzioni per il monitoraggio e modello MONIT/16).

In particolare, il decreto specifica, in analogia con quanto previsto fino allo scorso anno per il monitoraggio del Patto di stabilità, le voci di bilancio oggetto della rilevazione, le modalità per la variazione dell’obiettivo del saldo a seguito dei patti di solidarietà 2016 e dei patti di solidarietà del biennio 2014/2015 e le esclusioni previste dalla normativa.

Al decreto è allegato il modello MONIT/16, articolato in due Sezioni. La Sezione 1 riguarda specificatamente il saldo di competenza finanziaria e consente di verificare, a preventivo e a consuntivo, il rispetto del saldo come differenza tra le entrate finali (primi 5 titoli delle entrate del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli delle spese del medesimo bilancio), comprensivo delle voci riguardanti il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dall’indebitamento e al netto delle esclusioni previste dalla legge di stabilità 2016. E’ articolato in due colonne, relative, rispettivamente, alle previsioni di competenza (colonna a) e ai dati gestionali e di risultato (colonna b) necessari per la verifica del saldo di competenza. Specifiche e puntuali indicazioni vengono fornite in merito al Fondo pluriennale vincolato (FPV) e al Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE). Per l’anno in corso, infatti, nel saldo di competenza è considerato il FPV di parte corrente e conto capitale, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dall’indebitamento. Gli stanziamenti del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione, invece, non vengono considerati tra le spese finali e pertanto sono portati in detrazione dalle spese relativamente al dato gestionale (colonna a), mentre, non essendo oggetto di impegno, non sono conteggiabili nella colonna b).

La Sezione 2, invece, consente l’acquisizione di importanti elementi informativi, desumibili dai bilanci di previsione, utili per la finanza pubblica, quali:

  • il FPV di entrata e di spesa, di parte corrente e in conto capitale,
  • la quota del FPV di entrata e di spesa in conto capitale finanziata da debito,
  • il FCDE di parte corrente e in conto capitale, complessivo e al netto della quota finanziata da avanzo.

In questa stessa Sezione vengono richieste informazioni aggiuntive sulla composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, con indicazione della parte accantonata, vincolata, destinata agli investimenti, disponibile, nonché il disavanzo di amministrazione.

Oltre alle rilevazioni del 30 giugno 2016 e del 31 dicembre 2016, il decreto introduce un ulteriore termine intermedio per il monitoraggio del saldo di competenza 2016: il 30 settembre 2016. Tale nuovo termine, unitamente ai dati richiesti nella Sezione 2 del modello MONIT/16, contenente le informazioni su alcune significative voci del bilancio di previsione (Fondo pluriennale vincolato e Fondo crediti dubbia esigibilità) e sulla composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, è finalizzato a fornire elementi utili per la conoscenza dell’andamento della finanza locale nel periodo di predisposizione della manovra di finanza pubblica per il 2017. Le informazioni richieste non sarebbero infatti fruibili in tempo utile per la definizione della manovra se affidate al solo monitoraggio finale, mentre i medesimi dati rilevati al 30 giugno non possono ancora considerarsi sufficientemente consolidati. Il maggior aggravio richiesto agli operatori degli uffici finanziari si accompagnerà ad un intensificato impegno per la semplificazione delle comunicazioni contabili e dei vincoli ordinamentali non giustificati, a cominciare dall’unificazione di tutte le richieste concernenti i dati di bilancio in un unico invio rivolto alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP)

Le informazioni rilevate, cumulate a tutto il periodo di riferimento, devono essere trasmesse entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento esclusivamente tramite l’apposita applicazione web predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato: http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

A tal fine, si ricorda a tutti gli enti che, qualora non ancora accreditati, è necessario procedere a tale operazione al fine di accedere al sistema di rilevazione dei dati predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato. Per la variazione o la creazione di nuove utenze si rinvia all’allegato ACCESSO WEB/16 consultabile all’indirizzo web http://www.rgs.mef.gov.it sezione “Pareggio di bilancio e Patto stabilità”.

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