Con la sentenza numero 129, adottata su ricorso dei comuni di Lecce e Andria, la Corte Costituzionale ha dichiarato infatti l'illegittimità del secondo decreto sulla spending, quello del luglio del 2012, al capitolo che riguarda i tagli al fondo sperimentale di riequilibrio e al fondo sperimentale per 2,250 miliardi di euro, laddove stabiliva che il riparto dei tagli spettava al ministero dell'Intero, attraverso un decreto di natura non regolamentare, e «in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal Siope». Per i giudici costituzionali «il mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Città e autonomie locali nella fase di determinazione delle riduzioni addossate a ciascun Comune» unita «alla mancanza di un termine per l'adozione del decreto ministeriale e alla individuazione dei costi intermedi come criterio base per la quantificazione dei tagli finanziari, comporta, infatti, la violazione degli articoli 3, 97 e 119» della Costituzione. «Nessun dubbio - ha scritto la Consulta nella sentenza - che le politiche statali di riduzione delle spese pubbliche possano incidere anche sull'autonomia finanziaria degli enti territoriali; tuttavia, tale incidenza deve, in linea di massima, essere mitigata attraverso la garanzia del loro coinvolgimento nella fase di distribuzione del sacrificio» e «non può essere tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni degli enti in questione». In più se è vero che «i procedimenti di collaborazione tra enti debbono sempre essere corredati da strumenti di chiusura che consentano allo Stato di addivenire alla determinazione delle riduzioni dei trasferimenti» in caso di «inerzia degli enti territoriali», questo «non può giustificare l'esclusione sin dall'inizio di ogni forma di coinvolgimento degli enti interessati, tanto più se il criterio posto alla base del riparto dei sacrifici non è esente da elementi di dubbia razionalità, come è quello delle spese sostenute per consumi intermedi». IL DISPOSITIVO «In effetti - si legge nel dispositivo - non appare destituita di fondamento la considerazione, sviluppata dal giudice rimettente (il Tar del Lazio, ndr ), che nella nozione di consumi intermedi possono rientrare non solo le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo - ciò che permetterebbe al criterio utilizzato di colpire le inefficienze dell'amministrazione e di innescare virtuosi comportamenti di risparmio -, ma, altresì, le spese sostenute per l'erogazione di servizi ai cittadini. Si tratta, dunque, di un criterio che si presta a far gravare i sacrifici economici in misura maggiore sulle amministrazioni che erogano più servizi, a prescindere dalla loro virtuosità nell'impiego delle risorse finanziarie». Il criterio delle spese per consumi intermedi «non è dunque illegittimo in sé e per sé», spiegano i giudici costituzionali, ma «la sua illegittimità deriva dall'essere parametro utilizzato in via principale anziché in via sussidiaria». A plaudire alla sentenza è stato il primo cittadino di Ascoli e delegato Anci alla finanza locale Guido Castelli. «La Consulta», ha detto, «dà ragione ai Comuni che avevano contestato il carattere gerarchico e unilaterale del taglio fatto dal Governo: i comuni fanno scacco allo Stato che si era arrogato una competenza senza rispettare le metodiche previste. E la riforma costituzionale rischia di consacrare e di rendere stabile quella metodica che oggi la Consulta ha cassato». Il riferimento è alla competenza concorrente in materia di finanza pubblica che diventerà esclusiva dello Stato con la riforma di Maria Elena Boschi. Vecchia e nuova revisione della sp esa 32 2016 OBIETTIVO INIZIALE DEL PIANO COTTARELLI miliardi entro il 2016 (alcune misure sono state inserite nella Legge di Stabilità 2015) tagli prefetture OBIETTIVO AGGIORNATO PER IL 2016 miliardi 10 ulteriori razionalizzazioni degli acquisti riduzione delle società par tecipate tetto al premio dei dirigenti pubblici costi e fabbisogni standard per Regioni e Comuni AREE DI INTERVENTO revisione agevolazioni fiscali e incentivi alle imprese