La legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015, commi 728-731) ha infatti confermato gli istituti già previsti negli scorsi anni mediante i quali le città metropolitane, le province e i comuni possono bene? ciare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali della stessa regione. Come già nel 2015, sono previste due scadenze; rispettivamente a metà aprile ed a metà settembre, oltre che due modalità: quella «verticale», in cui la regione peggiora il proprio obiettivo per cedere quote agli enti locali e quella «orizzontale», in cui questi ultimi si scambiano spazi fra di loro. La prima strada è (per così dire) gratis per i bene? ciari, nel senso che gli spazi acquisiti non dovranno essere restituiti. Al riguardo, ricordiamo che il comma 729 della legge 208 ha introdotto una priorità a favore delle richieste avanzate dai comuni con popolazione ? no a 1.000 abitanti e da quelli istituiti per fusione a partire dall'anno 2011. Poiché peraltro questi ultimi sono stati esonerati dal pareggio per l'anno in corso, si ritiene che la corsia preferenziale interessi solo i mini enti, fortemente penalizzati da una disciplina che si applica nei loro confronti per la prima volta (essendo gli stessi sempre stati esenti dal Patto). Al riguardo, occorre peraltro evidenziare che le regioni sono in forte dif? coltà a cedere quote, considerato il peso della manovra a loro carico prevista dalla stessa legge di stabilità, che si traduce nell'obbligo di realizzare (non il pareggio, ma) un saldo positivo. Discorso diverso vale per i soli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, a favore dei quali la stessa legge 208 ha stanziato un fondo da 15 milioni che verrà distribuito dalla regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per escludere dalle spese finali valide per la veri? ca del conseguimento dell'obiettivo le spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese, nonché da indennizzi derivanti da polizze assicurative. La strada delle compensazioni orizzontali, invece, è onerosa, dal momento che gli spazi acquisiti dagli enti bene? ciari devono essere restituiti agli enti cedenti entro il biennio successivo. Ciò, in de? nitiva, comporta, per i primi, il peggioramento e per i secondi il miglioramento degli obiettivi relativi al 2017 e al 2018. Identico meccanismo vale anche per le compensazioni orizzontali nazionali (comma 732), per le quali la scadenza relativa alle richieste è ? ssata al 15 giugno. Giova precisare che gli spazi ? nanziari acquisiti mediante le procedure dei Patti di solidarietà, ivi incluso il Patto orizzontale nazionale, sono attribuiti agli enti con un esplicito e speci?co vincolo di destinazione alla spesa in conto capitale. Pertanto, le quote non utilizzate per tale ? nalità non potranno essere dirottare su altre. A tal ? ne, il rappresentante legale, il responsabile del servizio ? nanziario e l'organo di revisione economico finanziario dovranno attestare, in sede di certi? cazione, il rispetto di tale vincolo.