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Enti alla prova dei rendiconti 2015-Italia oggi

  • 01 Apr, 2016
Pubblicato in: Contabilità e Bilancio
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Entro il termine del 30 aprile gli enti locali devono procedere all'approvazione del Rendiconto della gestione 2015, da cui emergerà il relativo risultato di amministrazione che, nel caso in cui lo stesso sia positivo, dovrà essere distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Costituiscono «quota vincolata del risultato di amministrazione» le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili individuano un vincolo di speci? ca destinazione dell'entrata alla spesa; b) derivanti da mutui e ? nanziamenti contratti per il ? nanziamento di investimenti determinati; c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una speci? ca destinazione; d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una speci? ca destinazione. È necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una speci? ca spesa, dalle entrate destinate al ? nanziamento di una generale categoria di spese. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli speci? ci che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non si applica alle risorse destinate. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/ capitale senza vincoli di speci? ca destinazione non spese, e sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, mentre i fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali (fondo spese e rischi) e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Tali quote sono utilizzabili solo a seguito del veri? carsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più veri? carsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo. Relativamente alla «quota libera dell'avanzo di amministrazione» dell'esercizio precedente, la stessa può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio, per le ? nalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il ? nanziamento di spese di investimento; d) per il ? nanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Il principio contabile applicato della contabilità ? nanziaria (all. 4/2) speci? ca che il risultato di amministrazione sia applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per ? nanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi. Elena Brunetto docente Anutel

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