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Comuni, baratto in bilancio- Italia oggi

  • 18 Mar, 2016
Pubblicato in: Contabilità e Bilancio
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Il baratto amministrativo deve essere adeguatamente rappresentato nei bilanci dei comuni. Lo prevede il dlgs 118/2011, che impone di dare evidenza anche alle transazioni non monetarie.

Tuttavia, il nuovo ordinamento contabile non disciplina puntualmente le modalità di registrazione e imputazione dell'operazione. Come noto, il baratto amministrativo, introdotto dall'art. 24 del dl 133/2014, consente ai comuni di concedere sconti ai contribuenti in cambio di prestazioni in natura. In pratica, è possibile pagare (in tutto o in parte) tributi, tariffe e sanzioni svolgendo attività di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze o strade e in genere di valorizzazione del territorio. Anche se il numero di amministrazioni che decidono di introdurre tale istituto è in continua crescita, la sua estensione e le relative modalità applicative sono ancora incerte, così come il suo impatto sulle scritture contabili comunali. Si tratta di una lacuna grave, dato che, nell'era dell'armonizzazione dei bilanci, non è ammissibile che vi siano prassi diverse da ente a ente. In attesa degli opportuni chiarimenti da parte della Commissione Arconet, è opportuno innanzitutto ricordare che il dlgs 118/2011 impone di rilevare anche le transazioni da cui non derivano ? ussi di cassa, al ? ne di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione. In base al punto 1 del principio contabile applicato sulla contabilità ? nanziaria (allegato 4/2 del dlgs 118), la registrazione delle transazioni non monetarie è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata. Ciò premesso, per quanto concerne nello speci? co il baratto amministrativo, occorre ancora distinguere a seconda che esso riguardi debiti già scaduti ovvero debiti futuri non ancora maturati. Per la verità, la possibilità di barattare debiti pregressi non è pacifica, almeno per quelli di natura tributaria. L'Ifel che la ammette (nota del 22 ottobre 2015), mentre l'Anci Emilia-Romagna propende per il no alla luce del principio di indisponibilità e di irrinunciabilità al credito tributario cui soggiacciono tutte le entrate tributarie comunali (nota del 16/10/2015). Laddove si proceda comunque in tal senso, non pare corretto cancellare solo il residuo attivo. Si ritiene, infatti, che si debba prevedere fra le spese correnti uno stanziamento per la prestazione in natura che sarà svolta dal debitore e chiudere la transazione non monetaria con un mandato versato in quietanza di entrata sul residuo da incassare. Laddove il residuo attivo fosse stato cancellato in quanto ritenuto ormai inesigibile, è necessario procedere ad una retti? ca in aumento dei residui attivi, e non all'accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio (punto 9.1 del principio contabile). Inoltre, per evitare rischi di danno erariale, occorre quantificare in modo trasparente e motivato il valore della prestazione sostitutiva del pagamento. Nel secondo caso (debito non ancora maturato), si suggerisce di accertare normalmente l'entrata secondo le modalità indicate dai principi contabili e di procedere al contestuale impegno della spesa, da regolarizzare, successivamente al ricevimento della prestazione, con un mandato versato in quietanza in entrata a chiusura dell'accertamento. Ovviamente, in entrambi i casi, la spesa impatterà sugli equilibri, a meno che si tratti di un'uscita che comunque sarebbe stata prevista.

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