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Armonizzazione contabile. Riduzione FPV in entrata in sede di rendiconto e spese per referendum

  • 16 Mar, 2016
Pubblicato in: Contabilità e Bilancio
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Nella seduta del 9 marzo scorso la Commissione Arconet, in risposta a due quesiti formulati da Anci, ha indicato le modalità di contabilizzazione delle spese riguardanti le consultazioni popolari (e quindi anche il prossimo referendum del 17 aprile) in sede di esercizio provvisorio ed ha chiarito che la riduzione dell'FPV di entrata in sede di rendiconto prevista dal paragrafo 5.4 del principio della contabilità finanziaria è un refuso, e che pertanto il principio in questione verrà modificato con un prossimo decreto di aggiornamento degli allegati al D. Lgs. 118/2011.

Di seguito i due quesiti, presenti nella sezione FAQ – Armonizzazione del sito di Arconet.

FAQ n. 13

Il principio contabile 4.2 allegato al dlgs 118/11, al paragrafo 5.4 prevede che "Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale riduzione dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione."

Si chiede se la riduzione dell'FPV di entrata in sede di rendiconto sia effettivamente da applicare o se, piuttosto, si tratti di un refuso. Questo poiché il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata non è un'entrata accertata ma uno stanziamento e, per tale ragione, la riduzione, in corrispondenza delle economie registrate sugli impegni reimputati tramite l'FPV, può avvenire solo attraverso una variazione di bilancio che riduca contemporaneamente lo stanziamento di spesa dove si è registrata la cancellazione dell'impegno reimputato e del corrispondente fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata. La variazione in parola non è però prevista nei principi contabili che disciplinano espressamente le variazioni possibili in sede di riaccertamento ordinario. Inoltre, il fondo pluriennale vincolato in entrata determinato in sede di riaccertamento non risulta più modificabile.

L'ipotesi che si tratti di un refuso è confermata dalla motivazione che impone la riduzione del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata. Non è infatti corretto affermare che la riduzione in oggetto possa "liberare risorse a favore dell'avanzo di amministrazione" dato che, come noto, il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata non è preso in considerazione ai fini della determinazione del risultato di amministrazione. La riduzione dell'FPV di entrata, agli effetti pratici, non modifica in alcun modo il risultato di amministrazione dell'esercizio in chiusura.

Risposta:

Si conferma che trattasi di un refuso. La cancellazione di un impegno finanziato dal Fondo pluriennnale vincolato nel corso dell'esercizio può dare luogo o ad una riduzione del FPV, o ad una dichiarazione di indisponibilità, ma non a entrambe. Dalla lettura dell'intero periodo risulta evidente che la parola "riduzione" costituisce un refuso.

La Commissione Arconet ha approvato l'eliminazione della parola “riduzione” dal principio applicato della contabilità finanziaria, paragrafo 5.4, da formalizzare in occasione del prossimo decreto di aggiornamento degli allegati al DLgs 118/2011.

Ad integrazione di questo quesito, Ifel precisa che la riduzione dell’FPV in entrata a rendiconto (dell’esercizio 2015) per effetto delle economie sugli impegni finanziati dal Fondo pluriennale vincolato concorre alla determinazione dell’FPV di spesa finale 2015 che coincide con il fondo pluriennale vincolato all’1/1/2016. Lo stanziamento dell’FPV di entrata nel rendiconto di gestione non viene modificato. Non deve neppure essere variato l’FPV di entrata nel riaccertamento ordinario, mentre è necessario ridurre gli stanziamenti di FPV di spesa per i quali non si sono realizzati i presupposti per la costituzione dell’FPV stesso. Per quanto attiene alla certificazione del patto di stabilità 2015, al rigo E12 dovrà essere riportato il dato del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto nel bilancio di previsione a seguito del riaccertamento straordinario, per i Comuni che non hanno partecipato alla sperimentazione, mentre al rigo S0 andrà riportato il fondo pluriennale di spesa assestato dopo la variazione di bilancio adottata con il riaccertamento ordinario approvato dalla Giunta comunale.

Si raccomanda di dedicare molta attenzione alla compilazione del prospetto del fondo pluriennale vincolato, allegato b) al rendiconto di gestione 2015, che evidenzia i corretti passaggi per la determinazione a rendiconto dell’FPV.

 

FAQ n. 14

Nel corso dell’esercizio provvisorio, se i capitoli di spesa riguardanti le consultazioni popolari non presentano adeguati stanziamenti, è possibile variare il bilancio provvisorio in gestione al fine di consentire il regolare svolgimento del referendum del 17 aprile p.v. (in considerazione del rinvio del termine di approvazione dei bilanci di previsione al 30 aprile 2016)?

Risposta:

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle consultazioni popolari nel corso dell’esercizio provvisorio, nel caso in cui i relativi capitoli di spesa non presentino adeguati stanziamenti, è possibile effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti di spesa all’interno della missione 1/programma 07. Infatti, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 8.13 prevede che nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile variare il PEG, nel rispetto degli stanziamenti del bilancio provvisorio in gestione, e che tali variazioni sono effettuate secondo le procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato).

Pertanto, al fine di consentire il referendum è possibile effettuare variazioni compensative all’interno della missione 1/programma 07 (agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno del programma 07, e  ai capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli)  al fine di  stornare le risorse disponibili della missione 1/programma 07 a favore dei capitoli di spesa concernenti lo svolgimento delle consultazioni popolari.

Se le risorse stornate ai capitoli concernenti il referendum non sono sufficienti, in attuazione del principio applicato della contabilità finanziaria n. 8.12, è consentito anche l’utilizzo del fondo di riserva stanziato nel bilancio provvisorio in corso di gestione.

Nel caso di insufficienza delle risorse destinate  ai capitoli concernenti il referendum, compreso il fondo di riserva, considerato che le spese per il referendum costituiscono un obbligo di legge non rinviabile, dopo avere effettuato le variazioni sopra indicate,  è possibile effettuare una variazione di bilancio provvisorio in corso di gestione ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria 8.4, il quale prevede “Nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore”.

A tal fine, i comuni iscrivono tra le previsioni di entrata il trasferimento dal Ministero dell’Interno e tra le spese, per il medesimo importo complessivo, incrementano gli stanziamenti riguardanti le spese per i referendum. La variazione è effettuata secondo le modalità previste per la gestione ordinaria (a bilancio approvato) ed è applicabile l’articolo 175, comma 4 e 5, del TUEL. 

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