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Preventivi 2016 «blindati » da nove fondi di garanzia- Sole 24ore

  • 15 Feb, 2016
Pubblicato in: Contabilità e Bilancio
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principio di prudenza cui è¨ improntata la contabilità armonizzata degli enti locali passa attraverso la gestione dei fondie accantonamenti che caratterizzano il bilancio di previsione 2016.

Diverse sono infatti le declinazioni del concetto di «fondo » presenti nel bilancio. Nella missione 20 «Fondi e accantonamenti », all'interno del relativo programma,  è stanziato il fondo crediti di dubbia esigibilità , il cui ammontare  è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità  indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/112. L'importo del fondo  è determinato calcolando il rapporto fra riscossioni in conto competenza (si sommano anche le riscossioni in conto residui per gli anni non armonizzati) e accertamenti degli ultimi cinque anni, ridotti a tre nel caso in cui l'ente abbia formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacitè  di riscossione. Lo stanziamento minimo puè² essere ridotto al 55 per cento di quanto dovuto nel 2016, al 70 per cento nel 2017e all'85 per cento nel 2018. Il Fondo crediti non rileva nel calcolo del pareggio di bilancio. Sempre nella missione 20, al programma «Altri fondi »,  è possibile stanziare ulteriori accantonamenti riguardanti passivitè  potenziali, sui quali non  è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabile come previsto dall'articolo 187, comma 3 del Tuel. Trovano ad esempio allocazione in questo programma, in attesa della firma del contratto nazionale, gli accantonamenti di somme destinate a remunerare i rinnovi contrattuali, le cui obbligazioni giuridiche sono perfezionate solo al momento della formalizzazione dell'accordo (fondo rinnovi contrattuali). La gestione del contenzioso legale determina poi la necessitè  di accantonare annualmente somme in funzione del rischio di soccombenza nelle liti in cui  è parte l'ente. Questi accantonamenti, in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, possono essere ripartiti, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. In occasione dell'approvazione del rendiconto  è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti rinviati agli esercizi successivi. L'organo di revisione dell'ente deve verificare la congruitè  degli accantonamenti. Anche le spese per indennitè  di fine mandato costituiscono un onere potenziale dell'ente, in considerazione del quale  è opportuno prevedere accantonamento ad hoc, denominato «fondo spese per indennitè  di fine mandato del ... », sul quale non  è possibile impegnaree pagare. Fra gli accantonamenti confluiscono anche i fondi stanziati per pagare gli incentivi dei dipendenti addetti all'Avvocatura, per i quali a fine anno non si perfeziona l'impegno di spesa.. Il comma 551 dell'articolo unico della legge 147/2013 dispone poi l'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni locali partecipanti, di accantonare un fondo vincolato nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni e le societè  partecipate presentino un risultato di esercizioo saldo finanziario negativo. Il nuovo ordinamento conferma la necessitè  di iscrizione del fondo di riserva ordinario (articolo 166 del Tuel) in misura non inferiore allo 0,30e non superiore al2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Tra le novità   è invece da annoverare all'interno del programma «Fondo di riserva », il fondo di riserva di cassa il cui stanziamento non può essere inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali. L'articolo 176 del Tuel dispone che gli utilizzi del fondo di riserva, del fondo di riserva di cassa e dei fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno. Completa la lunga lista il fondo pluriennale vincolato (sia in entrata sia in uscita), al quale la riforma ha affidato il compito di misurare la distanza temporale fra l'esigibilità  delle entrate e quella delle spese correlate.

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