Il decreto legislativo attuativo della legge 124/2015 in tema di riordino delle società pubbliche contribuisce a chiarire uno degli aspetti più controversi delle partecipazioni locali: la cosiddetta «clausola di rientro » del personale locale, trasferito alle società a seguito di esternalizzazioni di servizi. In moltissimi casi nei contratti di servizio tra enti locali e società è stata inserita la clausola che ha previsto, appunto, la possibilitè per l'ente locale di riassumere nei propri ruoli i dipendenti trasferiti, nel caso di reinternalizzazione dei servizi o, comunque, di cessazione delle attività delle società . Non poche sezioni regionali della Corte dei conti hanno considerato legittime queste clausole contrattuali, nonostante esse non fossero previste da nessuna fonte normativa. Resta il dato che, comunque, la presenza di clausole di tale genere, di fonte solo negoziale, lasciano in piedi il rischio che si tratti di esternalizzazioni solo elusive dei vincoli di spesa del personale, di fatto aggirati mediante un'apparente cessazione del rapporto di lavoro tra ente locale e dipendente trasferito alla società , che in realtè nasconde nella sostanza un semplice distacco di personale che garantisce al personale comunale trasferito il successivo rientro nei ruoli comunali, laddove la società o l'ente dovesse successivamente essere soppresso. Lo schema di decreto legislativo chiarisce, indirettamente, l'illegittimitè di tali clausole dei contratti di servizio. Non avendo, infatti, natura di interpretazione autentica, introduce per la prima volta nell'ordinamento la possibilitè della reinternalizzazione dei rapporti di lavoro, possibilitè negata a fonti di natura contrattuale, dal momento che solo la legge, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, può regolare il reclutamento dei dipendenti pubblici. Oltre tutto, lo schema di decreto legislativo non prevede un diritto soggettivo assoluto dei dipendenti delle società a suo tempo trasferiti ad esse dai comuni. Questa possibilitè viene introdotta, in considerazione della circostanza che a suo t e m p o i dipendenti inter e s s a t i vennero reclutati per conc o r s o . Tuttavia, le reinternalizzazioni, a riprova dell'assenza di un vero e proprio «diritto di rientro » (oggetto, invece, spesso dei contratti di servizio) potranno avere corso «solo nei limiti delle necessità di ricambio di personale all'interno dell'amministrazione interessata », e a condizione che ciascuna amministrazione «valuti » la possibilitè di reinternalizzare i dipendenti a suo tempo trasferiti, rinunciando così a reclutamenti tramite concorsi, ma comunque nel rispetto dei vincoli normativi posti alla spesa di personale ed alla percentuale di turnover.