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Fondi integrativi: aumenti è «flessibilità» solo per il 2015- Sole 24ore

  • 14 Dic, 2015
Pubblicato in: Contabilità e Bilancio
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Non c'è¨ pace per l'articolo 15, comma 5 del contratto nazionale del 1 ° aprile 1999 degli enti locali.

L'incremento discrezionale di parte variabile che le amministrazioni possono disporre in presenza di nuovi servizi o di una riorganizzazione per far crescere quelli esistenti  è  sempre stato al centro del dibattito e delle verifiche ispettive da parte del Mef. Anche in questi giorni, gli operatori stanno valutando azioni da foto ­finish per poter aumentare il fondo del salario accessorio, tenuto conto del blocco incalzante previsto dalla legge di Stabilità  che fissa proprio il valore 2015 come tetto massimo per il futuro. èˆ un'azione però quanto mai delicata, tenuto conto che gli incrementi andrebbero addirittura previsti in sede di programmazione triennale del fabbisogno e comunque sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. La disposizione contrattuale, peraltro, lascia ampi margini interpretativi, soprattutto laddove  è  richiesta la quantificazione economica dell'importo dell'incremento. Nei vari anni, quindi, gli operatori si sono rivolti anche all'Aran per avere delucidazioni e parametri di riferimento. Un punto inossidabile a livello interpretativo  è  stato il parere 499 ­15L1 (ora diventato orientamento applicativo RAL_076) dell'Agenzia, che ha fissato per la prima volta sette regole che gli enti avrebbero dovuto rispettare per un incremento virtuoso. Tra queste, emerge in modo particolare la necessitè  di individuare un percorso logico ­razionale che si basa su indicatori oggettivi adatti a misurare l'incidenza dei nuovi servizi per il miglioramento della qualitè  delle attività  a favore dei cittadini. Un'impresa di non poco conto, tanto che gli ispettori della Ragioneria Generale dello Stato hanno quasi sempre bacchettato gli enti locali per aver disposto aumenti troppo facili e senza particolari motivazionie verifiche a consuntivo. Un altro dogma, spesso insuperabile a livello ispettivo, era legato al fatto gli aumenti avrebbero potuto essere disposti esclusivamente per un anno, con il divieto di riproporre le somme anche negli esercizi successivi. Per sciogliere ogni dubbio, ci  è  però voluto un altro parere dell'Agenzia. Questa estate, infatti,  è  stata rilasciata al Comune di Scandicci, la nota protocollo 19538/2015, nella quale si riprendevano le fila del discorso sull'articolo 15 comma 5, alla luce dei mutamenti legislativi, prima fra tutti la Riforma Brunetta con la revisione del concetto di performance. Il parere sembra, infatti, più generoso rispetto alla rigida posizione di qualche anno prima, dando di fatto la possibilitè  agli enti di integrare il fondo non solo per erogare compensi correlati alla produttivitè  (altro dogma del passato), ma anche a particolari situazioni quali turno e reperibilitè , ovvero a quegli emolumenti finalizzatia remunerare tipologie di attività  lavorative. Addirittura, nella nota, si legge che queste somme potrebbero anche essere erogate a cadenza mensile, senza attendere necessariamente la conclusione dell'esercizio. E ancora: le risorse si possono anche confermare negli anni successivi, purch è  destinate a garantire il mantenimento degli standard di qualitè  ottenuti. Una manna dal cielo, che sembrava aver messo gli animi in pace anche con uno sguardo agli eventuali errori del passato. Ma non  è  così. Infatti, il recente orientamento operativo dell'Aran RAL_1806 ha concluso che il contenuto della nota n. 19538/2015 è  applicabile solo per il futuro, senza alcun possibile effetto retroattivo. Il tutto fa sorridere, se si pensa che la norma contrattuale  è  la stessa da 16 annia questa parte e gli operatori hanno dovuto applicarla in un modoo in un altro non tanto nel rispetto della stessa, quanto piuttosto di una o dell'altra interpretazione. èˆ davvero una storia infinita.

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