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Certificazione per la concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su mutui attivati nel 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016

  • 31 Mar, 2015
Pubblicato in: Contabilità e Bilancio
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In applicazione alle disposizioni contenute al comma 540 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno - acquisito il parere, con osservazioni, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 marzo 2015 - ha predisposto il decreto del 25 marzo 2015, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale approva il modello di certificazione (allegato A al decreto) per la concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016.

Il contributo in conto interessi è erogato dal Ministero dell’Interno in favore dei comuni, delle province e delle città metropolitane che abbiano attivato nuove operazioni di indebitamento, sotto forma di mutuo presso istituti di credito autorizzati, per spese di investimento nel corso dell’anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. Per spese di investimento si intendono quelle previste dall’articolo 3, comma 18, legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004).

La quantificazione del contributo annuale in conto interessi e degli interessi di pre-ammortamento, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sarà assicurata nel limite massimo della dotazione prevista dalla legge di stabilità e pari a 125 milioni di euro per l’anno 2016 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo sarà assegnato mediante riparto del fondo stesso.

Il contributo annuale in conto interessi viene erogato in due soluzioni di pari importo entro il mese di aprile e ottobre di ogni anno. Il contributo sugli interessi di pre-ammortamento riferiti all’anno 2015 è erogato in due soluzione di pari importo entro il mese di aprile ed ottobre 2016, congiuntamente al contributo annuale in conto interessi attribuito nel medesimo anno.

Per la validità della comunicazione, la certificazione dovrà essere trasmessa dagli enti esclusivamente attraverso l’apposito sistema telematico entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 12:00 del 31 marzo 2016.

La circolare F.L. 9/2015 del 25 marzo 2015 della Direzione Centrale della Finanza Locale fornisce le indicazioni necessarie ad una corretta determinazione dei dati richiesti nella certificazione.

 

Allegato A al decreto

In applicazione alle disposizioni contenute al comma 540 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno - acquisito il parere, con osservazioni, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 marzo 2015 - ha predisposto il decreto del 25 marzo 2015, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale approva il modello di certificazione (allegato A al decreto) per la concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016.

Il contributo in conto interessi è erogato dal Ministero dell’Interno in favore dei comuni, delle province e delle città metropolitane che abbiano attivato nuove operazioni di indebitamento, sotto forma di mutuo presso istituti di credito autorizzati, per spese di investimento nel corso dell’anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. Per spese di investimento si intendono quelle previste dall’articolo 3, comma 18, legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004).

La quantificazione del contributo annuale in conto interessi e degli interessi di pre-ammortamento, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sarà assicurata nel limite massimo della dotazione prevista dalla legge di stabilità e pari a 125 milioni di euro per l’anno 2016 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo sarà assegnato mediante riparto del fondo stesso.

Il contributo annuale in conto interessi viene erogato in due soluzioni di pari importo entro il mese di aprile e ottobre di ogni anno. Il contributo sugli interessi di pre-ammortamento riferiti all’anno 2015 è erogato in due soluzione di pari importo entro il mese di aprile ed ottobre 2016, congiuntamente al contributo annuale in conto interessi attribuito nel medesimo anno.

Per la validità della comunicazione, la certificazione dovrà essere trasmessa dagli enti esclusivamente attraverso l’apposito sistema telematico entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 12:00 del 31 marzo 2016.

La circolare F.L. 9/2015 del 25 marzo 2015 della Direzione Centrale della Finanza Locale fornisce le indicazioni necessarie ad una corretta determinazione dei dati richiesti nella certificazione.

 

Allegato A al decreto

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