Circolare RGS sugli obblighi relativi alla Piattaforma per la certificazione dei crediti. Modalità di trasmissione dei dati.
Regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento).
(Articolo 27 Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89)
Come è noto, l’articolo 27 del dl n. 66 del 2014 (convertito con modificazione dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) introduce nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle PA e dei relativi pagamenti anche a fini di controllo dell’eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai termini fissati dalla Direttiva europea di riferimento.
Un adeguamento delle funzionalità della Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, messa a disposizione dal MEF-RGS (http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito) permetterà l’assolvimento degli adempimenti richiesti.
Ad oggi sono in linea sul sito della Ragioneria dello Stato alcune guide agli adempimenti derivanti dalle disposizioni normative in oggetto, adempimenti che vanno considerati obbligatori con riferimento alla generalità dei Comuni.
La circolare n. 21 del 2014 del MEF che pubblichiamo in allegato (prot. 54460 del 25 giugno 2014) chiarisce alcuni possibili dubbi al fine di facilitare l’avvio della registrazione.
Appare utile richiamare in sintesi le principali prescrizioni di legge. L’articolo 27 del dl 66, al comma 1, aggiunge al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 un nuovo articolo 7-bis, relativo alla trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni, che indica i seguenti adempimenti.
In particolare l’articolo 7-bis dispone:
- facoltà per i titolari di crediti nei confronti delle PA di comunicare, mediante la piattaforma elettronica, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, in attesa dell’avvio della fatturazione elettronica (comma 1);
- obbligo per le amministrazioni pubbliche di comunicare, mediante la piattaforma elettronica, le informazioni inerenti alla ricezione e rilevazione, sui propri sistemi contabili, delle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2014, anche sulla base dei dati di cui al comma 1. Per le fatture e le richieste di pagamento equivalenti relative al primo semestre 2014 è prevista una modalità di comunicazione in forma aggregata (comma 2);
- nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle PA attraverso il sistema di interscambio di cui al DM 7 marzo 2008, i dati delle fatture sono acquisiti dalla piattaforma elettronica in modalità automatica. Dunque dalla fase di entrata a regime dell’obbligo di fatturazione elettronica l’adempimento di cui al comma 2 avverrà in modalità automatica[1] (comma 3);
- i commi 4 e 5 obbligano le amministrazioni a comunicare sempre mediante la medesima piattaforma elettronica:
le informazioni relative ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili ( e per i quali al mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori) entro il 15 di ogni mese;
le ordinazioni di pagamento;
- il comma 6 specifica che i dati acquisiti dalla piattaforma elettronica devono essere conformi ai formati previsti dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 e devono includere le informazioni relative alla natura corrente o capitale dei debiti, nonché il codice identificativo di gara (CIG), ove previsto;
- il comma 7 rende accessibili i dati acquisiti dalla piattaforma elettronica alle amministrazioni pubbliche ed ai titolari dei crediti (previa abilitazione);
- il comma 8 stabilisce che il rispetto degli obblighi previsti dall’articolo è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del dirigente responsabile. L’inadempienza comporta responsabilità dirigenziali e disciplinari.
[1] RGS ha predisposto e pubblicato “Le regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti alle fatture da inviare alla piattaforma per la certificazione dei crediti” (http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml).