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Il 20 maggio 2015 è stato firmato il primo decreto interministeriale contenente aggiornamenti ai principi contabili applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, su proposta della Commissione Arconet.
Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, infatti, che i principi contabili applicati, così come il piano dei conti integrato e gli schemi di bilancio, sono aggiornati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno-Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali (o Commissione Arconet).
Tra le novità introdotte dal decreto interministeriale relativamente al principio contabile applicato della contabilità finanziaria si segnalano, in via preliminare, le seguenti novità introdotte:
- il punto 3.3 interviene sulle modalità di accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in sede di rendiconto per gli esercizi 2015-2018. Infatti, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l’esigenza di rendere graduale l’accantonamento nel bilancio di previsione, l’aggiornamento dei principi prevede che in sede di rendiconto, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per l’FCDE possa essere determinata per un importo non inferiore a quello risultante dal seguente calcolo:
+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce - gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce |
L’integrazione del principio in tale direzione garantisce che il differenziale tra lo stanziamento in sede di bilancio di previsione a titolo di FCDE e l’accantonamento dello stesso in sede di rendiconto non determini un peggioramento del risultato di amministrazione degli esercizi nei quali è previsto, in via Normativa, tale differenziale, ossia per gli esercizi 2015-2018, con percentuali che variano dal 36% per il primo anno (55% per gli sperimentatori) all’85% per l’ultimo anno del quadriennio.
Inoltre, sempre con riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità il decreto interministeriale stabilisce che se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio;
- il paragrafo 5.2 indica le modalità di registrazione delle spese effettuate nell’ambito di attività commerciali soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge),
- è stato inserito un paragrafo (il 5.7) relativo alla scissione dei pagamenti per IVA (split payment) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche, introdotta dalla legge finanziaria 2015.
Relativamente al principio contabile applicato della programmazione si segnalano:
- l’introduzione del DUP semplificato per comuni con popolazione fino a 5000 abitanti (paragrafo 8.4)
- al punto 9.7 del principio si stabilisce che, nel solo primo anno di applicazione della riforma, nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, il prospetto del risultato di amministrazione presunto è sostituito dal prospetto di cui all’allegato n. 5/2 unitamente al prospetto del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 allegato al rendiconto 2014.
Allegato
Decreto interministeriale del 20 maggio 2015
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