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Centrali uniche di committenza, in GU i decreti sui soggetti aggregatori

  • 23 Gen, 2015
Pubblicato in: Appalti e contratti
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A partire da gennaio 2015 i Comuni non capoluogo di provincia devono fare ricorso alla Centrale unica di committenza (Cuc), per gli acquisti di forniture e servizi, mentre l'obbligo per le gare relative ai lavori pubblici scatterà a partire dal primo luglio 2015. E'questa una forma di accentramento della gestione delle gare ad evidenza pubblica, introdotta dal legislatore per razionalizzare la spesa.
I soggetti aggregatori possono essere: Città metropolitane; Province; Associazioni; Unioni di comuni e consorzi.

Al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori con funzioni di committenza, istituito dall'art. 9, comma 2 del Dl. 66/2014 (convertito dalla legge 89/2014) vengono assegnati compiti finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica per la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi. Il Tavolo è composto da un rappresentante del MEF, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un membro di ciascun soggetto aggregatore, insieme ad un rappresentante dell'Anci, uno della Conferenza delle regioni ed un rappresentante dell'Upi, nonché un rappresentante dell'Anac per strategie condivise e prevenzione della corruzione nel settore degli appalti pubblici, con funzioni di uditore.

Ed è la legge 89/2014 art. 9 che delinea il numero ristretto di attori (trentacinque organismi di riferimento), un sistema disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, pubblicato sulla GU n. 15 del 20 gennaio 2015. Suddetto decreto definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori prevedendo che siano iscritti ad un elenco gestito dall'Autorità anticorruzione che, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle nuove regole, deve stabilire le modalità per le richieste di iscrizione stessa.
Nell'elenco rientrano comunque Consip ed una centrale di committenza per ciascuna regione.

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