La recente sentenza n. 1155/2017 della Corte di appello di Torino, pubblicata il 23 maggio 2017, è un pronunciamento particolarmente importante, in primo luogo perché è la prima di un giudice di appello sui rimborsi "ICI-D" (finora erano intervenute solo pronunce dei giudici di primo grado) ed in secondo luogo perché ribalta l’unico precedente negativo finora intervenuto, reso in primo grado dal Tribunale civile di Torino.
Si confermano così, ancora una volta, i dispositivi delle precedenti sentenze dei Tribunali civili di Milano, Venezia e Bologna (emesse a partire dal 2013, rispettivamente, per i Comuni di Monza, Oderzo Sala Bolognese, Faenza e Bologna), che avevano riconosciuto il diritto degli enti ad ottenere il ristoro delle maggiori somme negate dai Ministeri dell’economia e delle finanze e dell’Interno relativamente alle compensazioni per le perdite di gettito ICI derivanti dall’accatastamento degli immobili del gruppo “D” posseduti interamente da imprese, con conseguente passaggio al calcolo ordinario della base imponibile in luogo della determinazione del valore sulla base dei dati di bilancio.
I Ministeri, con provvedimenti amministrativi unilaterali considerati illegittimi, avevano limitato dal 2009 il ristoro ai soli minori gettiti risultanti dagli accatastamenti di ciascun singolo anno, a seconda del superamento della soglia prevista dalla legge (3 milioni di lire o lo 0,5% della spesa corrente complessiva dell’ente). Nel caso di perdite di gettito annuali inferiori alla soglia, il ristoro veniva negato e i relativi importi non potevano più sommarsi ai fini della richiesta di rimborso per minori gettiti emersi in anni successivi, come invece era stato pacificamente ammissibile per tutto il periodo 2001-2007. Il nuovo e più restrittivo criterio ha inoltre dato luogo al recupero delle maggiori somme già riconosciute dal 2001 in poi, nei confronti di circa 650 Comuni per un valore complessivo di oltre 300 milioni di euro.
La nota pubblicata ripercorre la vicenda, che dovrebbe trovare una soluzione definitiva e generalizzata attraverso la restituzione a tutti i Comuni interessati dei rimborsi negati dai Ministeri.