È quanto affermato dalla Ctp Reggio Emilia nella sentenza n. 218/2/16, depositata lo scorso 8 luglio. Il caso vedeva coinvolta un'impresa di leasing, che ricorreva contro il diniego emesso dal comune al rimborso dell'Imu 2012. Il fabbricato era stato concesso in locazione fi nanziaria a un'azienda, poi fallita nel 2009. Il curatore aveva risolto il contratto, senza tuttavia riconsegnare l'immobile, che era rimasto quindi nella disponibilità del fallimento. La società di leasing, in via prudenziale procedeva al versamento dell'acconto Imu per il 2012, salvo poi chiedere il rimborso una volta intervenute le istruzioni ministeriali fornite con il decreto del 30 ottobre 2012. Il municipio rigettava l'istanza di restituzione. Da qui l'avvio del contenzioso. La Ctp reggiana ricorda come, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del dlgs n. 23/2011, l'Imu abbia per presupposto «il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale», mentre il successivo articolo 9 stabilisce che per gli immobili concessi in leasing «soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto». Il combinato disposto delle due norme, pertanto, «fa sì che possa essere considerato soggetto passivo dell'imposta solo il titolare di un diritto reale immobiliare che goda anche del possesso dell'immobile», puntualizza la Ctp. La società di leasing ricorrente ha dunque diritto al rimborso, in quanto «il contratto era stato sì rescisso dalla curatela fallimentare, ma l'immobile non era stato riconsegnato al proprietario, il quale non ne godeva pertanto del possesso». Da qui l'accoglimento del ricorso, con la condanna del comune a rimborsare l'acconto Imu 2012 versato dall'impresa contribuente, maggiorato degli interessi di legge.